Ricorso inammissibile per lesioni colpose davanti al giudice di pace (Cass. pen. Sez. IV n. 26665 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, l’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. preclude la proposizione del ricorso per cassazione per il motivo di cui alla lett. e) del comma 1, con la conseguenza che le censure articolate sotto il profilo del vizio di motivazione sono inammissibili. L’imputato è privo di interesse a impugnare la sentenza che abbia omesso la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile regolarmente citato, poiché il vincolo di solidarietà tra quest’ultimo e l’imputato opera ope legis e, per le spese in favore della parte civile, trova fonte nell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. La condanna generica dell’imputato al risarcimento spiega effetti anche verso il responsabile civile, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo penale.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Mercato San Severino, con sentenza del 20.1.2025, aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di lesioni colpose in danno di un terzo, condannandolo a Euro 300,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 24.10.2025, ha confermato la decisione di primo grado. La vicenda trae origine da un sinistro stradale avvenuto il 20.5.2020 in Mercato San Severino, allorché il veicolo condotto dalla persona offesa, immettendosi sulla pubblica via da un varco privato, collideva con l’auto condotta dall’imputato, che percorreva la strada principale.

Il giudice di primo grado aveva ravvisato un concorso di colpa di entrambi i soggetti, in ragione della velocità tenuta dal ricorrente, non consona al limite urbano di 30 km/h e alle condizioni meteorologiche di pioggia. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, lamentando, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla posizione del responsabile civile, la motivazione sulla colpa e l’omessa motivazione sul nesso di causalità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità del ricorso. Poiché la sentenza impugnata ha ad oggetto un reato di competenza del giudice di pace, opera l’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., che esclude espressamente la deducibilità del motivo di cui alla lett. e) del comma 1. Ne deriva che tutte le censure articolate sub specie di vizio motivatorio sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. L’imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, né quella che abbia escluso l’applicazione della manleva dell’assicurato ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto: Sez. 4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269004; Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, Rv. 240046; nonché Sez. 4, n. 10605 del 10/05/1991, Rv. 188603. Da tali arresti si ricava che la condanna al risarcimento pronunciata in sede penale soltanto a carico dell’imputato, e non anche del responsabile civile regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poiché il vincolo di solidarietà ha efficacia ope legis, indipendentemente dalla pronuncia di condanna nei confronti del responsabile civile.

La Corte precisa che il responsabile civile era stato citato, anche se poi non ha preso parte al giudizio, ove avrebbe potuto far valere le proprie difese ed eccezioni. La condanna generica dell’imputato spiega dunque effetti anche nei confronti del responsabile civile, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo penale, poiché la qualità di condebitore solidale (anche ai fini dell’art. 1310 cod. civ.) non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamento della situazione di diritto sostanziale insita nella pronuncia giurisdizionale.

In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di legittimità in favore della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 541 c.p.p.

Tutte le 46 sentenze sull'art. 541 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *