Interruzione della prescrizione sanzionatoria da parte dell’ente dissestato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 195 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità sanzionatoria per dissesto degli enti locali, disciplinato dagli artt. 133 e segg. c.g.c., l’azione è bensì promossa esclusivamente dal pubblico ministero contabile, ma l’amministrazione che ha dichiarato il dissesto resta titolare del diritto di credito alla sanzione pecuniaria, che confluisce nel suo bilancio. Da tale scissione tra titolarità del diritto e legittimazione ad agire consegue che anche l’ente dissestato è legittimato a interrompere la prescrizione mediante costituzione in mora dei presunti responsabili. Il termine prescrizionale quinquennale è quello dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e decorre dalla delibera di dichiarazione del dissesto, quale momento di emersione del fatto dannoso. Alla sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 va riconosciuta efficacia anche sui termini sostanziali e per l’intero periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha chiesto l’accertamento della responsabilità sanzionatoria del sindaco e di alcuni assessori di un Comune, in carica tra il 2011 e il 2014, per avere con condotte gravemente colpose contribuito al dissesto dell’ente, dichiarato con delibera consiliare del giugno 2016. Si tratta del presupposto per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive dell’art. 248, comma 5, TUEL.
Il giudice monocratico ha respinto il ricorso, ritenendo necessario un previo accertamento della responsabilità con rito ordinario. La Sezione regionale, in sede di opposizione, ha accolto la fase rescindente ma ha dichiarato prescritta l’azione, sul rilievo che solo la Procura contabile sarebbe legittimata a interrompere la prescrizione e che le costituzioni in mora notificate dal sindaco a mezzo della polizia giudiziaria, su delega della Procura, sarebbero inefficaci. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Procuratore regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità dell’appello per tardività del deposito e per genericità dei motivi: la specificità dei motivi non va intesa in senso formalistico, essendo sufficiente una critica idonea a contrastare la motivazione impugnata. Respinta anche l’eccezione di decadenza dalle domande non riproposte, poiché il primo giudice ha deciso solo sulla prescrizione senza entrare nel merito.
Nel merito, la Corte conferma l’orientamento delle Sezioni riunite n. 4/QM/2022: il riconoscimento della responsabilità per contribuzione al dissesto e l’applicazione delle sanzioni sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità del rito ordinario. Dall’unico accertamento discende l’irrogazione della sanzione pecuniaria e l’effetto dichiarativo dei presupposti per le misure interdittive, che operano ex lege.
Il nucleo della decisione riguarda la legittimazione dell’ente a interrompere la prescrizione. Il Collegio ravvisa una scissione tra titolarità del diritto e legittimazione ad agire: l’amministrazione dissestata resta titolare del credito alla sanzione pecuniaria, parametrata ai compensi percepiti dagli amministratori, e le somme confluiscono nel bilancio dell’ente. Da ciò discende la sua legittimazione a costituire in mora i presunti responsabili.
Quanto al dies a quo, il termine quinquennale decorre dalla delibera di dichiarazione del dissesto, momento di emersione del fatto dannoso, e non dalla precedente deliberazione della Sezione di controllo. La sospensione covid ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 opera per l’intero periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, pari a 176 giorni, e si estende anche ai termini di natura sostanziale.
Pertanto, scadendo il termine il 18 giugno 2021 e incrementato di 176 giorni, la prescrizione sarebbe maturata l’11 dicembre 2021: a quella data le costituzioni in mora erano già notificate, onde il ricorso depositato il 20 ottobre 2023 è tempestivo. L’appello è accolto, con rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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