Pensione privilegiata: inammissibile ricorso senza previa domanda amministrativa per bis in idem (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 45 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alla Corte dei conti in materia di pensione privilegiata è inammissibile quando l’interessato non abbia previamente presentato all’amministrazione una domanda avente ad oggetto il medesimo bene della vita poi dedotto in giudizio, non essendo sufficiente il solo diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o dell’equo indennizzo. Il principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, affermato dalle Sezioni Riunite, non consente di rinnovare davanti al giudice contabile un giudizio già esaurito con efficacia di giudicato dinanzi al giudice amministrativo sul medesimo provvedimento, dovendosi rilevare d’ufficio il bis in idem. La presentazione della domanda amministrativa successivamente all’incardinazione del giudizio non sana il difetto, perché il codice di giustizia contabile impone la simmetria tra istanza amministrativa e ricorso giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza, ha chiesto la pensione privilegiata per infermità asseritamente dipendenti da causa di servizio, impugnando il decreto ministeriale con cui l’amministrazione aveva escluso il nesso eziologico e negato l’equo indennizzo. Nel ricorso ha domandato l’annullamento del provvedimento, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio con ascrizione alla categoria indicata dalla Commissione medica ospedaliera e la condanna dell’amministrazione al pagamento dei ratei arretrati.

Il Ministero dell’Interno ha eccepito in via principale l’inammissibilità della domanda per difetto di previo provvedimento amministrativo sulla pensione, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e in subordine l’infondatezza nel merito. La questione arriva al giudice contabile dopo che il medesimo decreto era già stato impugnato davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del thema decidendum: il ricorrente non propone una domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, ma reitera l’impugnazione demolitoria del provvedimento ministeriale. Rileva che in atti è versata la pronuncia del TAR Lazio n. 4898 del 9.08.2021, che ha definito il giudizio introdotto dal medesimo soggetto avverso lo stesso decreto. Da qui la violazione del divieto di bis in idem, principio generale dell’ordinamento, rilevabile anche d’ufficio.

Sul punto il giudice richiama l’orientamento di legittimità secondo cui il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi e va rilevato d’ufficio anche quando si sia formato dopo la pronuncia impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. n. 15339 del 12 giugno 2018). L’accertamento contenuto nella sentenza amministrativa non può essere rinnovato davanti al giudice contabile senza aggirare le norme in materia di decadenze e preclusioni.

La Corte esamina poi il principio delle Sezioni Riunite (n. 12/2023/QM/PRES), che ha ritenuto ammissibile il ricorso in materia pensionistica a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, valorizzando l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 sull’unicità dell’accertamento. Ritiene tuttavia che tale approdo non possa superare, nel caso concreto, la mancanza di una domanda amministrativa autonoma sulla pensione privilegiata, essendo la giurisdizione contabile esclusa in materia di equo indennizzo.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 153, comma 1, lettera b), cod. giust. cont., che sanziona i ricorsi proposti su domande non ancora esaminate in sede amministrativa. La domanda presentata dal ricorrente in data 15.01.2024 — successiva all’incardinazione del giudizio — non assume rilievo, perché la simmetria tra istanza amministrativa e ricorso impone identità del bene della vita. Le diversità tra equo indennizzo e pensione privilegiata impediscono di considerare sufficiente l’istanza iniziale. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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