Ricusazione del visto per insufficienza della copertura finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 20 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’insufficienza delle risorse presenti nel capitolo di bilancio individuato dall’Amministrazione per la copertura di un provvedimento, rispetto all’intero costo dell’operazione che esso è volto a finanziare, costituisce vizio di legittimità che impone la ricusazione del visto e della conseguente registrazione. Il vizio non è sanato dal rinvio, contenuto nell’atto o nella convenzione approvata, a un «separato provvedimento» per la copertura della residua spesa, quando tale rinvio sia indeterminato nell’an e nel quantum. La mancanza di una disposizione che delimiti l’oggetto dell’impegno entro un ambito compatibile con le risorse effettivamente disponibili rende il provvedimento lesivo del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., esponendo l’erario al rischio di obbligazioni giuridicamente vincolanti prive di copertura. L’accertamento del deficit di copertura ha portata assorbente e rende superfluo l’esame degli altri profili di illegittimità eventualmente dedotti.
Il Fatto
Con decreto del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha approvato una convenzione stipulata con la società strumentale e con l’agenzia pubblica di attrazione degli investimenti, disciplinante le attività finalizzate alla realizzazione di un impianto per la produzione di ferro preridotto all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Il medesimo decreto ha disposto l’impegno di una somma di 101 milioni di euro a valere su un determinato capitolo di spesa del Ministero.
L’ufficio di controllo ha prospettato dubbi sulla legittimità del provvedimento, chiedendo chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria, alla destinazione delle risorse, alla qualificazione dei soggetti affidatari e alla congruità dei costi. L’Amministrazione ha risposto con una nota e, in seguito, con una memoria, senza tuttavia superare le perplessità sollevate, che hanno condotto al deferimento della questione all’esame della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare il profilo della copertura finanziaria, reputandolo di portata assorbente rispetto alle altre censure. Dal piano delle attività allegato alla convenzione risulta un costo complessivo dell’investimento di circa 1,475 miliardi di euro, mentre le disponibilità di bilancio sul capitolo individuato ammontano a 826 milioni di euro; l’ufficio centrale di bilancio aveva peraltro già rilevato la insufficienza delle risorse con una osservazione a vuoto.
La convenzione, pur dando atto del costo stimato del progetto, rinvia a un «separato provvedimento» la copertura finanziaria della fase realizzativa, senza indicazioni quantitative o temporali. Il Collegio ha escluso che l’oggetto dell’atto possa ritenersi limitato alla sola fase preliminare: la partizione in «micro-fasi», evocata dall’Amministrazione, non trova alcun riscontro nel testo della convenzione, il cui articolato disciplina invece l’intera attività di governance del progetto, inclusa l’indizione delle gare per la realizzazione dell’opera, procedure del tutto prive di copertura.
La scopertura finanziaria, quantificata in circa 649 milioni di euro, risulta inoltre suscettibile di aggravamento, atteso che la stima del costo di realizzazione è ancora provvisoria e dipende dal completamento di attività propedeutiche non ancora svolte e condizionate all’esito di interlocuzioni con i soggetti gestori dello stabilimento. Il Collegio ha quindi ritenuto che l’impegno di spesa per attività inadeguate, sin dall’origine, a raggiungere il risultato voluto dal legislatore determini un vulnus al principio di buon andamento dell’azione amministrativa. La clausola di interruzione della convenzione non è idonea a escludere il rischio per l’erario, persistendo l’esposizione agli oneri verso i terzi per gli impegni già assunti.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha concluso che l’insufficienza delle risorse nel capitolo individuato per la copertura, unitamente all’assenza di una disposizione che delimiti l’oggetto dell’impegno entro un ambito compatibile con le disponibilità esistenti, comporta la ricusazione del visto e della conseguente registrazione ai sensi dell’art. 25, terzo comma, del regio decreto n. 1214 del 1934. Il Collegio ha formulato, a fini conformativo, una serie di osservazioni in ordine alla necessità di chiarire la base normativa degli affidamenti, di motivare la localizzazione dell’impianto e di valutare la compatibilità dell’intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.
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Nota della Redazione
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