Intestazione fittizia di azioni e giudicato non si forma sull’accertamento incidentale (Cass. civ. Sez. II n. 10916 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento sulla natura fittizia dell’intestazione di titoli azionari, compiuto in un giudizio di rendiconto in via meramente incidentale e in difetto di espressa domanda ex art. 34 c.p.c., non è idoneo a formare giudicato e non può essere invocato nel diverso giudizio di condanna al pagamento del prezzo della vendita dei medesimi titoli. Le questioni pregiudiziali in senso tecnico riguardano circostanze distinte dal fatto costitutivo, che possono dar luogo a giudizio autonomo: la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale esige apposita domanda di parte. Tra i due giudizi non sussiste né pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.continenza ex art. 39 c.p.c., quando l’uno ha ad oggetto il rendimento del conto della gestione dei titoli e l’altro il pagamento del corrispettivo della vendita di alcuni di essi. La sospensione del giudizio pregiudicato, fuori dei casi imposti da norma specifica, è facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.

Il Fatto

Il venditore agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo di una vendita di azioni perfezionata nel 1995 dal padre, quale suo rappresentante in forza di procura generale, nei confronti della sorella acquirente. La convenuta contesta la titolarità sostanziale dei titoli in capo al fratello, sostenendo che il padre li avesse acquistati con proprio denaro intestandoli solo formalmente ai figli, ed eccepisce la prescrizione.

Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’appello di Venezia conferma la condanna. Nel frattempo, l’azione di rendiconto promossa dal venditore verso il padre, della cui gestione i titoli erano oggetto, si conclude con il rigetto, divenuto definitivo. La ricorrente sostiene che quell’accertamento sull’intestazione fittizia faccia stato nel giudizio di pagamento del prezzo. Ricorre per cassazione con quattordici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto la dedotta pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. L’accertamento sull’intestazione fittizia, che aveva giustificato il rigetto dell’azione di rendiconto, era stato compiuto in via soltanto incidentale, senza espressa domanda ex art. 34 c.p.c., e quindi non ha forza di giudicato. Il fatto estintivo così accertato non incide sulla spettanza del diritto del venditore a pretendere il corrispettivo dell’atto traslativo. La formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico esige apposita domanda di parte, che nella specie è mancata.

Quanto alla continenza di cause ex art. 39, secondo comma, c.p.c., la Corte ne ribadisce i presupposti: identità di soggetti e titolo con differenza quantitativa dell’oggetto, oppure interdipendenza con questioni comuni. Nella specie difettano tanto l’identità delle causae petendi e degli oggetti, quanto la definizione di questioni comuni, avendo il primo giudizio ad oggetto il rendiconto e il secondo la condanna al prezzo.

Sul terzo motivo la Corte chiarisce che, fuori dei casi di sospensione imposta da norma specifica, la sospensione del giudizio pregiudicato è facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., quando il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato. Non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità, nessun obbligo di conformarsi sussisteva.

Sull’eccezione di prescrizione la Corte osserva che l’atto interruttivo ex art. 2943, quarto comma, c.c. non deve consistere necessariamente in una richiesta o intimazione, bastando una dichiarazione che manifesti l’intenzione di esercitare il diritto. La concessione di un termine per l’adempimento non priva la missiva dell’effetto interruttivo, né occorre procura scritta, potendo questa desumersi da comportamento concludente.

Sulla distribuzione dell’onere della prova, chi agisce per il prezzo della compravendita assolve al proprio onere con la dimostrazione del rapporto da cui deriva il credito; incombe alla controparte la prova della causa impeditiva o estintiva. La Corte esclude poi la Verwirkung: la mera inerzia, anche protratta, non integra contegno concludente di rinuncia né abuso del diritto. I motivi sull’omesso esame e sulla valutazione delle prove sono infine dichiarati inammissibili, mirando a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

Nota della Redazione

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