L’inammissibilità del motivo di ricorso che prospetta una ricostruzione alternativa del compendio istruttorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 1572 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non contiene l’indicazione specifica delle norme asseritamente violate e delle affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con esse, e se si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale. La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più idonee integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Il sindacato sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012), è circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., con esclusione dei vizi di contraddittorietà e insufficienza.
Il Fatto
A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto da un odontoiatra per il saldo del corrispettivo di prestazioni professionali, la paziente proponeva opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., e domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per l’inesatto adempimento. Il giudice di pace rigettava l’opposizione; in sede di appello, il Tribunale, revocato il decreto, rideterminava il credito del professionista in misura ridotta, ritenendo provato il pagamento di parte degli acconti. Avverso tale sentenza l’odontoiatra proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura, priva dell’indicazione delle norme violate e delle affermazioni della sentenza in contrasto con esse, mirava a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del compendio istruttorio, sollecitando un nuovo apprezzamento delle prove precluso in sede di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge attiene alla regola di diritto e non all’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che resta riservata al giudice di merito. La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta di quelle ritenute più idonee, ove sorretta da motivazione, non è sindacabile in cassazione.
Quanto al secondo motivo, concernente il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per i profili attinenti all’iter logico, non essendo più ammesse le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione; per il resto, lo ha ritenuto infondato, non ravvisandosi alcuna anomalia motivazionale riconducibile al «minimo costituzionale» e reputando il ricorrente inadempiente all’onere di indicare i fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 700,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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