Intimazione di pagamento impugnabile solo per vizi propri (Cass. civ. Sez. V n. 17944 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento che segue una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non integra un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria. Essa è pertanto sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente per vizi propri e non per quelli relativi all’atto presupposto, ormai incontestabile. Ne deriva che le censure concernenti la responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda, in quanto rivolte contro la cartella e non contro l’intimazione, sono inammissibili se proposte per la prima volta in sede di impugnazione dell’intimazione stessa.

Il Fatto

La società contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, emessa a seguito di accertamento eseguito nei confronti di altra società, che le aveva ceduto il ramo d’azienda dell’attività di costruzioni. La cartella non era stata impugnata nel termine di legge.

Successivamente veniva notificata l’intimazione di pagamento e la società proponeva ricorso, accolto in primo grado e confermato in appello. La Commissione tributaria regionale respingeva gli appelli dell’Amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione, rilevando l’alterazione materiale della cartella, la mancata previa notifica di un avviso di accertamento al cessionario e l’omessa escussione del cedente. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione proponevano due ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’omessa pronuncia. Il motivo è infondato nella sua qualificazione formale, poiché la questione della tardiva impugnazione della cartella era stata esaminata dalla sentenza d’appello, che ne aveva dato atto nella parte in fatto: si configura quindi una decisione di rigetto implicito, non un difetto di motivazione.

La censura, tuttavia, è fondata sotto il profilo della violazione di legge e viene riqualificata, essendo chiara la volontà dei ricorrenti di contestare in diritto l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla società contribuente.

Il punto centrale è la natura dell’atto impugnato. L’intimazione di pagamento che fa seguito a un atto divenuto definitivo non costituisce un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, essa è sindacabile solo per vizi propri e non per quelli relativi all’atto presupposto. La Corte richiama sul punto Cass. n. 32062 del 12/12/2024, Cass. n. 37259 del 29/11/2021 e Cass. n. 25995 del 31/10/2017.

Nel caso concreto la sentenza di primo grado aveva esaminato questioni che riguardavano, nella loro interezza, vizi della cartella di pagamento, atto presupposto rispetto all’intimazione impugnata, e non vizi propri di quest’ultima. Ne consegue l’inammissibilità dell’originario ricorso, erroneamente non dichiarata dal giudice d’appello.

L’accoglimento di tali motivi, nei limiti precisati, assorbe gli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale. La sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della società contribuente, condannata alle spese. La particolarità della questione di diritto giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *