Inammissibile il ricorso per cassazione privo di trascrizione della notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 1652 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione che deduca la nullità della notifica dell’atto di appello tributario senza trascrivere integralmente la relata di notifica o l’avviso di ricevimento della raccomandata, né indicare il nominativo del difensore domiciliatario e l’atto processuale contenente l’elezione di domicilio. La trascrizione integrale della relata di notifica è strettamente funzionale alla comprensione del motivo di ricorso qualora sia denunciato un vizio della notifica stessa. In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento delle funzioni alle agenzie fiscali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, unico soggetto passivamente legittimato essendo l’Agenzia delle Entrate.
Il Fatto
I contribuenti, soci di due società di persone, impugnavano la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado che aveva invece accolto i ricorsi delle società e dei soci. Nel ricorso per cassazione, i contribuenti deducevano la nullità della notifica dell’atto di appello, che sarebbe stata effettuata presso la loro residenza a mezzo raccomandata e non presso il domicilio eletto, impedendo loro di esercitare il diritto di difesa nel giudizio di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso non risultava notificato alle società di persone, parti dei giudizi di merito, ma ha ritenuto superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, essendo il ricorso prima facie inammissibile. La concessione del termine si sarebbe tradotta in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza benefici per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.
La Corte ha altresì dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tema di contenzioso tributario, l’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999 ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già facenti capo al Ministero, sicché unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate.
Quanto ai motivi di ricorso, incentrati sulla nullità della notifica dell’atto di appello, la Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. I ricorrenti lamentavano incongruamente la nullità dell’atto amministrativo impugnato per difetto di notifica dell’atto presupposto, dolendosi in realtà della nullità della sentenza, che è atto giurisdizionale, scaturente dalla pretesa nullità della notifica dell’atto processuale di appello.
Inoltre, i ricorrenti non hanno trascritto il contenuto dell’atto processuale nel quale sarebbe stata effettuata l’elezione di domicilio presso il difensore, né hanno specificato il nominativo del difensore domiciliatario. Infine, non hanno trascritto né riprodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’atto di gravame. La Corte ha ribadito che, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, essendo strettamente funzionale alla comprensione del motivo; la sua omissione determina l’inammissibilità.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nulla per le spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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