Enunciazione della fideiussione nel decreto ingiuntivo ed esenzione per atti già soggetti ad imposta sostitutiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 20841 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15 d.P.R. n. 601/1973 prevede un’agevolazione realizzata con il metodo dell’imposizione sostitutiva, non un’esenzione fiscale, e gli atti che hanno già scontato l’imposta sostitutiva non possono essere nuovamente assoggettati all’imposta di registro in caso di enunciazione, in assenza di un autonomo presupposto di imposta. Ne consegue che la fideiussione relativa a operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, già soggetta ad imposta sostitutiva, non è tassabile ai sensi dell’art. 22, d.P.R. n. 131/1986 quando sia enunciata in un provvedimento giudiziario quale il decreto ingiuntivo. La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico non rileva in ambito tributario, ove la garanzia enunciata è autonomamente soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito. Il tribunale di merito aveva annullato integralmente l’atto impositivo, ritenendo gli interessi esenti da tassazione e riconoscendo la natura accessoria della fideiussione enunciata nel provvedimento monitorio.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha invece confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione, reputando le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo soggette a tassazione proporzionale, inclusi gli interessi, e la fideiussione ivi enunciata autonomamente imponibile in misura proporzionale. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, nel delimitare il sindacato sulla motivazione, la quale è denunciabile solo quando si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, ha accertato che la sentenza impugnata risulta affetta da vizio di motivazione apparente con riferimento alla tassazione degli interessi, tema sul quale nessuna argomentazione risulta spesa dai giudici di merito, ancorché la questione fosse stata oggetto di dibattito tra le parti.
Con riguardo alla fideiussione, la Corte affronta il tema dell’enunciazione dell’atto non registrato in un provvedimento giudiziario, ai sensi dell’art. 22, d.P.R. n. 131/1986, e ne chiarisce il coordinamento con il regime agevolativo dei finanziamenti a medio e lungo termine. Il condiviso orientamento giurisprudenziale, richiamato in motivazione, esclude che l’enunciazione in un atto giudiziario di operazioni di credito già soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt. 15 e 17, d.P.R. n. 601/1973, comporti l’applicazione anche dell’imposta di registro.
La Corte precisa che la fideiussione enunciata in un decreto ingiuntivo è, di regola, soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, in ragione dell’autonomia dei singoli negozi in ambito tributario, ma che tale imposizione non può trovare applicazione quando la garanzia abbia già scontato l’imposta sostitutiva. La sentenza impugnata, non avendo accertato la natura delle operazioni sottese alla fideiussione, risulta pertanto erronea, spettando al giudice di merito la verifica dei presupposti applicativi del regime agevolato.
Viene, infine, esclusa l’operatività del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, non potendosi sovrapporre il piano impositivo dell’atto enunciante a quello dell’atto enunciato, sicché la natura di soggetto passivo IVA del creditore non attrae la garanzia nel tributo armonizzato. La Corte accoglie, per l’effetto, parzialmente il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame in relazione ai motivi accolti.
Nota della Redazione
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