Inutilizzabilità degli atti fiscali non incide sull’accertamento penale (Cass. pen. Sez. III n. 9140 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione all’accesso domiciliare tributario, pur potendo invalidare l’accertamento fiscale, non riverbera i propri effetti sull’accertamento del fatto di reato. All’attività di accesso, ispezione e verifica compiuta dalla Guardia di finanza, per la sua natura amministrativa, non è applicabile la disciplina del codice di rito dettata per le attività di polizia giudiziaria, e gli elementi così raccolti sono sempre utilizzabili quale notitia criminis. Il motivo di ricorso che deduca l’inutilizzabilità di un elemento a carico è pertanto inammissibile per aspecificità ove non illustri l’incidenza dell’eventuale espunzione ai fini della prova di resistenza, divenendo l’elemento irrilevante se le residue risultanze bastino a sorreggere l’identico convincimento. Le censure che, sotto veste di illogicità manifesta, propongano una diversa ricostruzione dei fatti esulano dal sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo nei confronti di un imputato, nella qualità di socio con quota dell’80% di una società di consulenza, per il delitto di dichiarazione infedele. Nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2012 il ricorrente aveva indicato un reddito di partecipazione di gran lunga inferiore a quello effettivamente conseguito, con un’evasione d’imposta contestata di rilevante entità.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo da un lato l’inutilizzabilità dell’attività di indagine svolta in sede di verifica fiscale, per essere l’autorizzazione all’uso dei dati limitata alla persona fisica e non alla società, e dall’altro profili di illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla qualificazione delle fatture e alle modalità di accertamento dei ricavi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti manifestamente infondati e generici. La Corte di merito aveva già indicato il principio secondo cui la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, di cui all’art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere causa di invalidità dell’accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull’accertamento del fatto di reato (Sez. 3, n. 14278 del 23/11/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284363). All’accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina del codice di rito prevista per le attività di polizia giudiziaria.
La Corte ribadisce che gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di finanza per l’accertamento dell’i.v.a. e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, non applicandosi a tali attività la disciplina processuale dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135; Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007, Monni, Rv. 235927). Ne segue che l’eventuale irregolarità formale dell’autorizzazione non si ripercuote sugli atti compiuti in sede di accertamento né sull’utilizzazione processuale dei dati da essi desumibili.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato in che modo l’inutilizzabilità avrebbe disarticolato la tenuta logica della motivazione.
I restanti motivi, che contestano l’affermazione della penale responsabilità, sono parimenti inammissibili perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità manifesta, si risolvono in una critica alla valutazione delle prove. Richiamati i limiti del sindacato di legittimità, cui è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), la Corte rileva che la responsabilità è ascritta al socio in quanto tale, essendo stato accertato che l’asserita socia rivestiva la posizione di lavoratrice subordinata. Quanto alle fatture, i clienti le avevano utilizzate portando l’i.v.a. in detrazione, e l’imposta evasa è stata calcolata in modo diretto e non induttivo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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