Detentore che condiziona la restituzione risponde di ricettazione ed estorsione tentata (Cass. pen. Sez. 2 n. 10455 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso, essendo la consapevolezza della provenienza illecita desumibile anche dall’atteggiamento restio alla restituzione del bene presso l’autorità. Sussiste il delitto di estorsione, nella forma del tentativo, anche quando la richiesta di una somma di denaro per la restituzione del bene provenga dal detentore senza causa del medesimo, poiché la condotta è determinata dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene per la persona offesa.
Il Fatto
Il ricorrente, con un coimputato, era stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste in relazione ai reati di ricettazione e tentata estorsione di un personal computer. La Corte d’appello, su impugnazione del Pubblico ministero, aveva riformato la sentenza, riconoscendo la penale responsabilità dell’imputato in concorso per i reati contestati.
La vicenda traeva origine dal furto di un computer, avvenuto dal bagagliaio di un’auto. Dopo circa una settimana, la persona offesa veniva contattata telefonicamente da due sconosciuti che, dichiarando di essere in possesso del dispositivo, ne offrivano la restituzione dietro la corresponsione di un “regalo”, pattuito in cento euro. Gli stessi rifiutavano di consegnare il bene presso i Carabinieri, per il timore di essere incolpati del furto. La persona offesa si rivolgeva quindi all’autorità, che organizzava una consegna controllata, culminata nell’arresto dei due soggetti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i fatti come accertati dalla corte territoriale, evidenziando l’atteggiamento dei coimputati, restii a riconsegnare il dispositivo presso i Carabinieri, e la genericità delle loro dichiarazioni circa il ritrovamento fortuito del computer. Proprio tale condotta era stata posta a fondamento della ritenuta consapevolezza della provenienza illecita del bene.
Quanto alla ricettazione, gli Ermellini hanno richiamato il consolidato principio per cui risponde del reato l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso. La motivazione della corte d’appello, ancorata agli elementi fattuali emersi in dibattimento, è stata pertanto ritenuta corretta e confrontata con le argomentazioni assolutorie del primo giudice.
In relazione alla tentata estorsione, la Corte ha ricordato che il reato sussiste anche quando l’offerta di una somma per la restituzione del bene provenga dallo stesso soggetto derubato, essendo tale comportamento determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene. A maggior ragione, il reato è configurabile quando la richiesta provenga dal detentore senza causa del bene di provenienza furtiva, come nel caso di specie, attesa la consapevolezza dell’illiceità del possesso che avrebbe dovuto indurre alla immediata restituzione.
Le censure del ricorrente, oltre che fondate su valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, sono state ritenute in contrasto con i principi consolidati richiamati e, pertanto, manifestamente infondate.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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