Disturbo delle occupazioni: motivazione illogica se contraddice le deposizioni (Cass. pen. Sez. III n. 9143 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, la sentenza che affermi il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni sonore e la diffusività del disturbo traendone il convincimento da deposizioni testimoniali che il giudice stesso abbia qualificato come inattendibili o contraddittorie. Il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone ex art. 659, comma 1, cod. pen. richiede infatti che l’immissione sonora superi la normale tollerabilità e sia idonea a ledere una pluralità indeterminata di soggetti, sicché la conclusione non può reggersi su prove che la motivazione ha già escluso nel loro valore dimostrativo. Quanto al profilo processuale, l’istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, restando tardiva la richiesta formulata dopo le conclusioni delle parti.
Il Fatto
Il Tribunale di Cuneo ha condannato l’imputata alla pena di 150 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., limitatamente ai fatti commessi in due date del giugno e del luglio 2021. Le si contestava di aver organizzato, presso il bar di cui è titolare, serate di karaoke con musica a volume tale da disturbare il riposo dei residenti nei condomini vicini. Il Tribunale ha invece assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen., contestato in relazione a ulteriori episodi, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando l’illogicità della motivazione quanto ai requisiti di diffusività, all’indeterminatezza delle persone disturbate e al superamento della soglia di normale tollerabilità, desunto da deposizioni che il giudice aveva ritenuto inattendibili. Con il secondo ha eccepito l’omessa valutazione della richiesta di ammissione all’oblazione ex art. 162-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Il nucleo del ragionamento sta nella frattura logica tra il contenuto delle deposizioni testimoniali riassunte dal Tribunale e le conclusioni che da esse sono state tratte.
Il Tribunale aveva affermato che il primo teste era inattendibile e non aveva mai riferito che il rumore gli avesse impedito di dormire. La seconda teste aveva dichiarato di sentire distintamente schiamazzi e urla provenienti da altro esercizio, circostanza che faceva presumere che tali rumori non fossero coperti dalla musica del bar e che quest’ultima non fosse la sola fonte di disturbo. Il terzo teste era stato giudicato contraddittorio, avendo riferito che il maggior fastidio proveniva dagli schiamazzi dei clienti di altro locale.
A fronte di tali deposizioni, che il Tribunale stesso riteneva inattendibili, appare manifestamente illogica l’affermazione secondo cui proprio su quelle prove si sarebbe accertato che la rumorosità della musica aveva determinato disturbo delle occupazioni e del riposo dei residenti dei condomini vicini e persino distanti. La conclusione non trova riscontro nelle deposizioni per come sintetizzate dal giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che all’udienza il giudice non si era riservato di decidere, ma aveva motivatamente rigettato l’istanza di oblazione, per mancanza di prova sull’eliminazione delle conseguenze dannose e per la gravità del fatto. L’ordinanza non è stata impugnata. Inoltre l’istanza già respinta può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dopo le conclusioni del pubblico ministero.
La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica, perché ponga rimedio al censurato vizio motivazionale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 162-bis c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
- Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso