Peculato del medico intra-moenia che incassa direttamente le somme (Cass. pen. Sez. VI n. 296 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del medico che, nello svolgimento dell’attività libero-professionale intra-moenia, riceva personalmente dal paziente le somme dovute per la prestazione, omettendo di indirizzarlo agli sportelli dell’azienda sanitaria e di versare a quest’ultima la quota di sua spettanza. Il pagamento diretto comporta il coinvolgimento della sfera pubblicistica nella fase di riscossione, poiché in ogni caso il versamento è effettuato anche a vantaggio della struttura pubblica; chi è incaricato della riscossione assume una qualità di rilievo pubblicistico, anche a margine di attività professionale. Irrilevante è l’importo concretamente percepito, dovendo una parte di esso essere comunque destinata all’ente. Il difetto di specificità dei parametri del legittimo impedimento del difensore e il carattere sopravvenuto dell’impegno professionale escludono la nullità per mancato rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente medico di una struttura sanitaria, era stato condannato in primo grado per peculato e, in relazione a una seconda contestazione, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La Corte di appello, in parziale riforma, confermava la condanna per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. e rideterminava la pena, condannando l’appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per mancato accoglimento di due istanze di rinvio per legittimo impedimento, l’erronea qualificazione della condotta come peculato, l’insussistenza del peculato d’uso, l’intervenuta prescrizione in primo grado e l’erroneo riconoscimento del danno alla parte civile.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4909 del 2015: l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter, comma cinque, cod. proc. pen. solo a condizione che il difensore prospetti tempestivamente l’impedimento, indichi le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso processo e rappresenti l’assenza di un codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto. La nota difensiva non esplicitava tali parametri, e il giudice aveva comunque ritenuto prevalente l’impegno preesistente.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che l’attività di incasso, svolta nel quadro dell’attività libero-professionale intra-moenia, assume rilievo pubblicistico. Il medico aveva percepito nelle proprie mani l’intera somma, a prescindere dalla successiva autonoma riduzione a quanto di sua sola spettanza. Richiamando Sez. VI n. 15945 del 2021, si ribadisce che l’attività intra-moenia implica una parziale destinazione della somma alla struttura pubblica, sicché il soggetto incaricato della riscossione assume una qualità di rilievo pubblicistico; non rileva l’esatto ammontare del compenso ricevuto.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. A fronte della declaratoria di estinzione per prescrizione, il ricorrente avrebbe potuto dolersi solo della mancata applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che consente l’assoluzione nel merito solo per circostanze emergenti ictu oculi; egli nulla ha dedotto sull’evidenza della prova.

La censura sulla prescrizione sollecita accertamenti in fatto, preclusi in sede di legittimità. Quanto al danno riconosciuto alla parte civile, la Corte rileva che la domanda risarcitoria era stata formulata nell’atto di costituzione e richiamata nella memoria conclusionale; la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, occorrendo una volontà inequivoca in tal senso, come chiarito da Sez. III ord. n. 12756 del 2024.

Da qui la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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