Inammissibile il ricorso per cassazione che censura la valutazione degli indizi cautelari (Cass. pen. Sez. 3 n. 19262 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Esula dai poteri della Corte di cassazione una diversa lettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una differente interpretazione delle risultanze processuali, ritenute dal ricorrente più adeguate.
Il Fatto
Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen., 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo apicale) e agli artt. 99, 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti), avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in data 3 giugno 2025.
Avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo lamentava l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ritenuta esistenza dell’associazione e alla propria partecipazione, assumendo che le risultanze intercettive dimostrassero solo un concorso di persone nel reato continuato; con il secondo, la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione con ruolo apicale, riconosciuto con argomentazioni aspecifiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, stante la loro connessione, dichiarandoli inammissibili, in quanto entrambi si risolvevano in una confutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza impugnata e nella proposizione di una loro diversa valutazione, non consentita nel giudizio di legittimità.
Richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che l’ammissibilità del ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitata alla denuncia di una violazione di specifiche norme di legge o della manifesta illogicità della motivazione, richiamando a fondamento i precedenti di Sez. 2 n. 31553 del 2017, di Sez. 4 n. 18795 del 2017, e, con riferimento all’esclusività della valutazione di merito, le Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Il Tribunale, con motivazione ritenuta non contraddittoria né manifestamente illogica, aveva desunto dal compendio investigativo, essenzialmente dalle conversazioni intercettate, la conferma dell’esistenza e dell’operatività di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione della canapa e alla successiva cessione illecita, ricostruendo in modo dettagliato le attività direttamente poste in essere dal ricorrente in relazione a ciascun reato fine e la sua partecipazione al sodalizio, anche attraverso la destinazione di una quota degli utili e la compartecipazione agli investimenti per l’acquisto di sementi e attrezzature.
A fronte di tale motivazione, il ricorso non si confrontava con gli elementi specifici evidenziati dal giudice di merito, limitandosi a introdurre argomentazioni generiche che esprimevano la sola non condivisione delle ragioni della decisione impugnata, senza indicare né i vizi di legittimità concretamente deducibili né gli elementi di segno contrario che avrebbero dovuto essere valorizzati.
All’inammissibilità dell’impugnazione è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso