Inutilizzabilità dei documenti non esibiti all’invito del fisco (Cass. civ. Sez. V n. 10669 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La regola incontra un solo temperamento: il contribuente può depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all’atto introduttivo e dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato. Non è pertanto l’Amministrazione a dover dimostrare un dolo omissivo specifico del contribuente.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente, esercente attività commerciale di trasporto su strada, un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette e IVA relative all’anno 2011, derivante dal disconoscimento di costi dichiarati ma non documentati. In precedenza l’Ufficio aveva richiesto al contribuente la produzione della documentazione contabile ed extracontabile a giustificazione della voce di costo “altre componenti negative”, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
Il ricorso del contribuente avverso l’avviso era stato respinto in primo grado, con declaratoria di inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio per il mancato riscontro stragiudiziale. L’appello del contribuente veniva invece accolto. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente non resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. L’Ufficio deduce di aver regolarmente inoltrato l’invito a produrre la documentazione, notificato per compiuta giacenza, e che il contribuente non aveva giustificato il mancato ritiro del plico, mentre l’invito conteneva l’espresso avviso di inutilizzabilità della documentazione non prodotta.
La Corte ritiene il motivo fondato e aderisce a un orientamento consolidato. Richiama Sez. 5, ord. n. 26133 del 07.10.2024, secondo cui la mancata esibizione di atti e documenti in sede precontenziosa è sanzionata con l’inutilizzabilità, che consegue automaticamente all’inottemperanza ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il solo correttivo è la dichiarazione, all’atto della produzione giudiziale, che l’inadempimento è avvenuto per causa non imputabile al contribuente.
Viene poi ripresa la distinzione operata da Cass. n. 16757 del 14.06.2021: quando la richiesta è avanzata mediante questionario, ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, il mancato invio nei termini equivale a rifiuto e determina l’inutilizzabilità, salva la prova della causa non imputabile; quando invece la richiesta è formulata nel corso di accessi, ispezioni o verifiche, ex artt. 33 e 52, la mancata esibizione preclude la valutazione a favore del contribuente solo se si traduca in sostanziale rifiuto, con prova dei presupposti a carico dell’Amministrazione.
Nel caso concreto le sentenze di merito hanno accertato che l’invito fu effettuato ai sensi degli artt. 32 e 51 citati, che nulla fu prodotto in sede stragiudiziale e che non risultava dimostrata alcuna causa giustificativa. La sentenza d’appello, subordinando l’inutilizzabilità a un comportamento dolosamente omissivo del contribuente, è incorsa in un duplice errore: di sussunzione dei fatti nelle norme, poiché la documentazione prodotta in giudizio non corrispondeva a quella allegata in sede amministrativa, e di riparto dell’onere probatorio, avendo posto a carico dell’Amministrazione la dimostrazione del dolo omissivo, mentre era il contribuente a dover provare la causa giustificativa dell’omissione.
La pronuncia impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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