Improcedibile il ricorso senza deposito della relazione di notificazione (Cass. civ. Sez. II n. 10670 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione è prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. La sanzione non è esclusa dalla sola dichiarazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta notifica e della relativa data, poiché la norma esige il deposito materiale e tempestivo del documento nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione. Resta ferma la procedibilità quando la copia notificata sia stata depositata da altra parte o sia comunque presente nel fascicolo d’ufficio. Parimenti non rileva l’esenzione dalle formalità di deposito nel caso di intervallo tra pubblicazione e notifica del ricorso inferiore al termine breve.

Il Fatto

I controricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare inserita in un complesso residenziale, avevano chiesto la rimessione in pristino dei luoghi per le opere realizzate dalla proprietaria dell’unità confinante. Il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato l’illegittimità degli interventi — chiusura del portico, ampliamento e chiusura della veranda, recinzioni, panche in muratura, ampliamento della pavimentazione e apertura di una finestra — e aveva condannato al ripristino integrale.

La Corte d’appello di Cagliari aveva respinto l’impugnazione delle soccombenti. Queste hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso e le parti hanno depositato memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato d’ufficio un vizio di procedibilità e ha dichiarato il ricorso improcedibile, con conseguente preclusione di ogni vaglio nel merito. La questione non attiene quindi ai motivi dedotti, ma alla regolarità della fase di instaurazione del giudizio di legittimità.

Il Collegio ha richiamato l’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta», e il termine di venti giorni dall’ultima notificazione fissato dal comma 1. La formulazione della norma è apparsa inequivoca nel pretendere il deposito materiale dell’atto insieme al ricorso.

Nel caso concreto la parte ricorrente aveva dato atto della notifica della sentenza impugnata in una certa data, ma nel fascicolo non è stata rinvenuta la relazione di notificazione: nell’indice della produzione la parte aveva attestato di depositare soltanto la copia autentica della sentenza. Non è stata ritenuta applicabile la deroga delle Sezioni Unite n. 10648/2017, secondo cui il ricorso è procedibile quando la copia notificata sia depositata da altra parte o sia presente nel fascicolo d’ufficio, poiché anche tali ipotesi sono state escluse dal Collegio.

La Corte ha poi distinto il caso deciso dalle Sezioni Unite n. 8312/2019, concernenti la mancanza delle attestazioni di conformità: qui manca addirittura il deposito tempestivo della relazione di notificazione e dei relativi messaggi PEC. Nel caso di specie non è risultato neppure conoscibile se la notifica fosse avvenuta per via telematica, poiché il ricorso indicava solo la data della decisione e non le modalità.

È stata infine esclusa l’operatività del principio che esenta dalle formalità di deposito quando l’intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso sia inferiore al termine breve, poiché tale intervallo è risultato ben maggiore. La Corte ha quindi confermato la sanzione dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. e, per completezza, ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’osservanza dell’obbligo di deposito quale misura non sproporzionata rispetto al diritto di accesso al tribunale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, con liquidazione dei compensi, delle spese forfettarie, degli esborsi e degli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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