Impugnabilità estratto ruolo: riforma riscossione applicabile ai giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 6269 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, le ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati, introdotte dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 con l’aggiunta delle lettere d) ed e) all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, si applicano ai processi pendenti. L’interesse ad agire ha natura dinamica e può assumere diversa configurazione anche per effetto di norma sopravvenuta fino al momento della decisione, sicché l’ampliamento normativo incide sulla pronuncia ancora da compiere. Le fattispecie di azione diretta sono però tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva: il fermo amministrativo del veicolo non integra alcuna di esse.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese. I giudici di primo grado dichiaravano il ricorso inammissibile perché tardivo; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 145/2021, confermava la pronuncia respingendo l’appello.

Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel giudizio di legittimità, con memoria depositata il 17 gennaio 2025, allegava quale interesse ad impugnare l’estratto di ruolo l’iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà. Gli enti creditori restavano intimati; l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto di quanto statuito da Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del collegio giudicante. Passa poi al nodo centrale: verificare se l’interesse prospettato rientri nell’alveo dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. con modif. dalla legge n. 215/2021, e successivamente ampliato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024.

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina. Il comma 4-bis ha previsto la non impugnabilità ex lege dell’estratto di ruolo, subordinando la tutela immediata alla dimostrazione dell’interesse ad agire solo nei casi tassativamente indicati. L’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha aggiunto le lettere d) ed e), ampliando il perimetro dell’interesse alla tutela giurisdizionale alle procedure del codice della crisi d’impresa, alle operazioni di finanziamento e alla cessione d’azienda.

Il problema è se la nuova norma si applichi ai giudizi pendenti e incida sull’ammissibilità dei ricorsi già proposti. La risposta è affermativa. Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 avevano già affermato che il comma 4-bis introdotto dal d.l. n. 146/2021 si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata. Le Sezioni Unite n. 12459 del 2024 hanno ribadito che i limiti all’impugnabilità non comportano difetto di tutela, grazie alla più ampia tutela nella fase esecutiva. La Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 2023, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità, rimettendo le scelte al legislatore.

Gli stessi principi valgono per il d.lgs. n. 110/2024. Esso individua l’interesse alla tutela immediata aggiungendo specifici casi in cui l’invalida notificazione ingenera di per sé il bisogno di tutela. Poiché l’interesse ad agire ha natura dinamica e può configurarsi diversamente anche per norma sopravvenuta fino alla decisione, l’innovazione è immediatamente operativa e vale per i giudizi in corso. La Corte enuncia il principio di diritto e ne dà lettura costituzionalmente orientata, alla luce delle indicazioni della Consulta.

Nel merito, però, il fermo amministrativo del veicolo non è assimilabile ad alcuna ipotesi tipizzata. I casi previsti sono tassativi e non esemplificativi, insuscettibili di applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025). La norma non comprime l’effettività della tutela, perché il giudice tributario e quello ordinario, anche dell’esecuzione, assicurano protezione avverso l’atto successivo. Va quindi escluso l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo. Il motivo residuo resta assorbito dall’originaria improponibilità, rilevabile d’ufficio. Il ricorso è inammissibile, con condanna al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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