Prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi anche in caso di cartella non fondata su sentenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 7472 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, il credito erariale per IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro si prescrive nell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi configurare l’obbligazione tributaria come prestazione periodica ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, mentre il credito per interessi è soggetto al medesimo termine quinquennale ex art. 2948 c.c. La nullità della notifica telematica della sentenza, carente dei requisiti di cui all’art. 3-bis, comma 4, l. n. 53/1994 e priva della relazione di notificazione, non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendo far decorrere il termine breve di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro anche nei gradi di merito del processo tributario, quando la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riservi a quest’ultima la difesa.
Il Fatto
Uno studio legale associato impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano un’intimazione di pagamento, deducendo la nullità della notificazione di nove cartelle. Il giudice di primo grado dichiarava la nullità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di ius postulandi del difensore del libero foro e, nel merito, la nullità delle notifiche con conseguente prescrizione dei crediti.
L’Agenzia proponeva appello, lamentando la regolarità della propria costituzione e delle notifiche. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il gravame, riconoscendo la regolarità della costituzione e della notificazione delle cartelle, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione sui crediti INAIL e applicando il termine decennale di prescrizione anche a sanzioni e interessi. Avverso tale sentenza lo studio professionale proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del controricorso, osservando che tale atto non deve rispettare i principi di specificità e autosufficienza propri del ricorso, essendo sufficiente che la parte prenda posizione sui motivi di impugnazione, richiamando Sezioni Unite n. 17048/2024.
Quanto al primo motivo, relativo alla costituzione dell’Agenzia con avvocati del libero foro, la Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 30008/2019 e da Cass. n. 28199/2024, chiarendo che la portata generale di tali principi opera anche per i gradi di merito del processo tributario. La convenzione con l’Avvocatura dello Stato, richiamata dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 4-novies d.l. n. 34/2019, esclude la necessità della difesa erariale proprio per le liti dinanzi alle commissioni tributarie, sicché il motivo è stato rigettato.
Il secondo motivo, concernente la tardività dell’appello, è stato rigettato sul rilievo che la notifica telematica della sentenza era nulla. La Corte ha evidenziato la mancanza, nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e l’assenza della relazione di notificazione, elementi essenziali per la validità della notifica. Ha inoltre escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, richiamando Cass. n. 8226/1996, poiché l’impugnazione successiva ha carattere autonomo e non presuppone la notificazione.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto delle relazioni di notifica e le ricerche compiute dal messo. La Corte ha comunque chiarito che la valutazione sulla sufficienza delle ricerche e sulla conoscibilità del trasferimento nell’ambito dello stesso comune costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione, richiamando Cass. n. 16043/2017.
Il quarto motivo, sulla prescrizione dei tributi, è stato ritenuto infondato, in conformità al principio consolidato per cui l’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario, con applicazione del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. Il quinto motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e che il medesimo termine quinquennale opera per gli interessi, in forza dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., richiamando Cass. n. 7486/2022 e Cass. n. 2095/2023. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per la verifica della prescrizione dei crediti per sanzioni e interessi.
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Nota della Redazione
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