Inammissibile il parere del consigliere di minoranza su fondazione di partecipazione C.E.R. (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 132 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, è ammissibile solo se presenta una doppia legittimazione soggettiva: esterna, perché provenga da uno degli enti tassativamente individuati dalla norma, e interna, perché sia sottoscritta dall’organo politico di vertice titolare del potere di rappresentanza istituzionale. L’istanza del singolo consigliere comunale di minoranza, o di un movimento civico, è inammissibile sotto tale profilo. Parimenti è inammissibile, sul piano oggettivo, la richiesta che non prospetti un dubbio esegetico su norme di contabilità pubblica, ma solleciti la valutazione di profili procedurali e di merito relativi a una specifica operazione gestionale già deliberata dall’ente, difettando dei caratteri di generalità e astrattezza.
Il Fatto
Un consigliere comunale di minoranza, in rappresentanza di un movimento civico, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per la Basilicata in ordine alla correttezza dell’iter seguito dal Comune nella promozione di una Comunità Energetica Rinnovabile, costituita mediante accordo di partenariato pubblico-privato nella forma giuridica della fondazione di partecipazione, con l’ente locale socio fondatore.
Con una successiva deliberazione consiliare è stata definitivamente approvata la costituzione della fondazione. Rispetto a questo secondo atto il richiedente ha formulato tre quesiti, riguardanti la possibilità per l’amministrazione di autorizzare la cessione di lotti già inseriti nel piano di alienazione degli immobili, la necessità di una previa revisione del bilancio di previsione e l’obbligo di un nuovo parere dell’organo revisore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha scrutinato in via preliminare le condizioni di ammissibilità soggettiva e oggettiva della funzione consultiva, richiamando il tenore dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003. Il requisito soggettivo postula una doppia legittimazione: una esterna, relativa alla riconducibilità del richiedente tra gli enti legittimati, elencazione ritenuta tassativa perché riproduttiva di quella dell’art. 114 Cost.; l’altra interna, volta ad accertare il possesso, in capo al sottoscrittore, del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte.
Quanto al profilo oggettivo, la funzione consultiva è circoscritta alla materia di contabilità pubblica, che non si esaurisce nella tenuta delle scritture contabili né può dilatarsi fino a ricomprendere ogni ambito dell’azione amministrativa. La Sezione ha richiamato l’orientamento secondo cui la funzione resta ammissibile quando i quesiti siano connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa e degli equilibri di bilancio.
Ne derivano l’inammissibilità delle richieste che non presentino i caratteri della generalità e dell’astrattezza e che investano casi o atti gestionali specifici, con conseguente ingerenza nella concreta attività dell’ente e compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà della Corte. La richiesta deve inoltre essere preventiva rispetto all’adozione degli atti di gestione e non può interferire con funzioni requirenti, giurisdizionali o con vertenze in atto o in via di instaurazione.
Applicando tali criteri, la Sezione ha rilevato l’assenza della doppia legittimazione soggettiva: l’istanza non proviene da alcuno degli enti individuati dalla norma, né è stata sottoscritta da un organo politico di vertice dell’ente locale. Sul piano oggettivo, la richiesta non sottopone dubbi esegetici su norme di contabilità pubblica, ma sollecita la valutazione di profili procedurali e di merito inerenti a una specifica operazione gestionale già deliberata, la costituzione della fondazione di partecipazione finalizzata alla gestione della comunità energetica.
In via incidentale, il Collegio ha ricordato che la medesima fattispecie era già stata scrutinata con una propria deliberazione, che aveva dichiarato il non luogo a provvedere, ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sulla deliberazione consiliare di costituzione della fondazione. In quella sede si era evidenziato che il soggetto partecipato deve essere qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, restando esclusa la figura della fondazione di partecipazione. La richiesta è stata pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con trasmissione della deliberazione al richiedente e al Sindaco.
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Nota della Redazione
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