Estinzione del giudizio pensionistico per mancata rinnovazione della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 281 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la costituzione del rapporto processuale richiede la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle controparti. Ove tale prova manchi, il giudice ordina la rinnovazione della notifica con termine perentorio. Se l’ordine non è eseguito, non può dirsi validamente instaurato il contraddittorio e trova applicazione il combinato disposto degli art. 155, comma 10, c.g.c. e art. 111 c.g.c., con cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del giudizio. L’estinzione consegue automaticamente all’inutile decorso del termine, senza necessità di ulteriore valutazione nel merito della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente, miliare in quiescenza dal 17.12.2019, ha adito la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio chiedendo l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per la rivalutazione della quota di pensione maturata al 31.12.1995, sulla quale era stata applicata l’aliquota del 35% prevista per il personale civile dello Stato.

Il ricorso è stato depositato in segreteria l’8.7.2020 ed è stata fissata l’udienza di discussione. All’udienza non risultavano depositate le prove delle avvenute notifiche del ricorso e del decreto di fissazione alle controparti. Il giudice ha quindi emesso ordinanza di rinnovazione, onerando il ricorrente di notificare ricorso e ordinanza all’INPS nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e di depositare la prova dell’eseguita notifica.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Giudice Unico delle Pensioni è di natura essenzialmente processuale. Il thema decidendum non riguarda il merito della pretesa pensionistica, ma la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio dopo l’ordine di rinnovazione della notifica impartito dal giudice.

Il collegio rileva che, in difetto degli adempimenti previsti dall’art. 155 c.g.c., il rapporto processuale non può dirsi validamente costituito. La norma richiamata impone alla parte onerata di eseguire la notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice e di depositare in segreteria la relativa prova.

All’udienza di rinvio il giudice accerta che l’ordine di rinnovazione non è stato adempiuto. Ne deriva l’applicazione del disposto dell’art. 155, comma 10, c.g.c., a mente del quale, se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111 c.g.c..

La fattispecie di estinzione prevista dall’art. 111 c.g.c. opera quando le parti, alle quali spetta di rinnovare la citazione, non vi abbiano provveduto nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Verificatesi tali condizioni, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio, senza pronunciarsi nel merito e senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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