Responsabilità contabile CAA e inammissibilità tardiva dell’atto di citazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 158 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione contabile per violazione del termine di cui all’art. 67, comma 5, c.g.c. è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte interessata e non rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che essa opera limitatamente alla posizione del convenuto che l’ha tempestivamente sollevata. In materia di aiuti comunitari, i CAA sono tenuti, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/1999, all’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, che non si esaurisce nella mera raccolta dei documenti prodotti dal richiedente. La sentenza penale di assoluzione con formula “perché il fatto non costituisce reato” non esplica efficacia di giudicato nel processo contabile, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., ma il giudice erariale resta comunque tenuto ad accertare l’elemento soggettivo e la prova del dolo non può desumersi dalla mera negligenza. La domanda di condanna per colpa grave, formulata per la prima volta dal requirente in udienza, integra inammissibile mutatio libelli.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il percettore di finanziamenti comunitari per le campagne agricole 2012 e 2013 e l’operatore del CAA, che aveva materialmente inserito le domande nel sistema informativo. All’odierno ricorrente si contesta di aver percepito contributi erogati dall’AGEA sulla base di dichiarazioni non veritiere, attestanti la disponibilità di terreni in realtà mai concessi, per una superficie pari a circa il 40% di quella dichiarata. All’operatore del CAA si imputa di aver agevolato la condotta, omettendo ogni riscontro sulla provenienza dei titoli di conduzione prodotti.
Nel processo penale il solo percettore è stato condannato in primo grado, mentre l’operatore del CAA è stato assolto con formula “perché il fatto non costituisce reato”, confermata in appello. La Procura ha chiesto la condanna in solido al risarcimento della somma di euro 45.024,80, oltre rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività dell’atto di citazione. Poiché l’invito a dedurre era stato notificato contestualmente a più soggetti, il termine di 120 giorni decorre dal perfezionamento della notifica per l’ultimo invitato, avvenuto il 27 luglio 2023; il termine per le deduzioni è spirato l’11 ottobre 2023 e quello per il deposito dell’atto di citazione l’8 febbraio 2024. L’istanza di proroga, depositata il 9 febbraio 2024, risulta dunque tardiva, non potendosi prorogare un termine già scaduto.
Il Collegio richiama le Sezioni Riunite n. 1/2007/QM, secondo cui la violazione del termine è eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio. Da ciò deriva che l’inammissibilità opera solo per il convenuto che l’ha tempestivamente proposta, mentre per l’operatore del CAA, che non ha formulato l’eccezione, si procede allo scrutinio del merito.
Passando alla prescrizione, il Collegio esclude che il termine sia decorso, ravvisando un’ipotesi di occultamento doloso configurabile in re ipsa in presenza di condotte fraudolente. Il dies a quo coincide con la trasmissione della segnalazione della Guardia di Finanza del 9 novembre 2020, mentre la richiesta di condanna per colpa grave avanzata dal requirente per la prima volta in udienza costituisce inammissibile mutatio libelli, introducendo un tema d’indagine diverso da quello dedotto sin dall’invito a dedurre.
Nel merito, la Corte esclude l’applicabilità del vincolo di giudicato di cui all’art. 652 c.p.p., poiché l’assoluzione penale è intervenuta con formula “perché il fatto non costituisce reato“, non ostativa in astratto all’illiceità contabile. Quanto ai compiti dei CAA, il Collegio ribadisce che l’art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/1999 attribuisce loro la responsabilità dell’accertamento del titolo di conduzione, che impone riscontri ulteriori rispetto alla mera collezione dei documenti.
Tuttavia, sebbene la condotta omissiva dell’operatore risulti accertata, la Corte ritiene che la Procura non abbia fornito prova sufficiente del dolo. L’utilizzo delle credenziali da parte di altri soggetti e la remissione del mandato denotano una condotta colposa, consistente nel disinteresse per gli obblighi di custodia, ma non raggiungono la soglia del consapevole concorso nella produzione del danno. La domanda attorea va pertanto respinta.
In conclusione, l’atto di citazione è dichiarato inammissibile per il percettore, con compensazione delle spese, e la domanda è respinta per l’operatore del CAA, con liquidazione in suo favore delle spese a carico dell’AGEA.
Nota della Redazione
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