Trust traslativo, trustee soggetto passivo ICI e cumulo giuridico delle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 10405 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di beni immobili conferiti in un trust traslativo, il soggetto passivo dell’ICI è il trustee, divenuto titolare del diritto di proprietà sugli stessi e tenuto ad amministrarli e a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza i limiti ai poteri e ai doveri imposti dal disponente né l’effetto segregativo proprio dell’istituto. L’assenza di personalità giuridica del trust e il riconoscimento dello stesso quale soggetto passivo IRES nei soli casi di mancata indicazione dei beneficiari non comportano una capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi. In tema di sanzioni amministrative tributarie, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997.
Il Fatto
La ricorrente, nominata trustee di beni immobili conferiti in trust, impugnava davanti alla CTP di Vicenza gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune, eccependo il difetto di legittimazione passiva, l’omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e l’esenzione di un cespite in quanto pertinenza dell’abitazione principale esente.
La CTP rigettava il ricorso e la CTR del Veneto confermava la decisione, ritenendo la trustee titolare del diritto di proprietà sugli immobili segregati, non estensibile l’esenzione alla pertinenza non provata e inapplicabile il cumulo giuridico, trattandosi di violazione relativa alla fase di riscossione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Comune resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Il termine per impugnare, calcolato sommando i sei mesi dell’art. 327 c.p.c. alla sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 prevista dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, sarebbe scaduto il 26.5.2020. La ricorrente, appresa l’irreperibilità del destinatario della prima notifica, aveva riattivato il procedimento notificatorio dopo soli tredici giorni, perfezionandolo il 3.6.2020. Poiché in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi deve riattivare il processo con immediatezza, senza superare il limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c., la ripresa è stata ritenuta tempestiva e l’eccezione respinta.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Nessun passaggio della sentenza d’appello qualifica il trust come negozio atipico, né da tale inquadramento fa derivare la legittimazione passiva. In tema di ICI, l’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 assume a presupposto impositivo il possesso di immobili e l’art. 3 individua il soggetto passivo nel proprietario o titolare di altro diritto reale. Nel trust traslativo, pertanto, è il trustee a rispondere dell’imposta, in quanto titolare della proprietà, con continuità rispetto a Cass., Sez. V, n. 16550 del 2019.
La Corte ribadisce l’inesistenza della soggettività giuridica del trust: esso costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, destinati a un fine prestabilito, e non un nuovo soggetto di diritto. Il riconoscimento quale soggetto passivo IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, del TUIR, limitato ai casi di mancata indicazione dei beneficiari, non vale a fondare una soggettività tributaria generalizzata, perché l’art. 14 delle preleggi vieta l’interpretazione analogica delle norme eccezionali.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento relativa a uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, trova applicazione la continuazione attenuata dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, con irrogazione di un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. La CTR aveva escluso il cumulo ritenendo la violazione attinente alla fase di riscossione: sul punto la sentenza è cassata.
Il terzo motivo, relativo alla natura pertinenziale del garage e all’apparenza della motivazione, è dichiarato inammissibile, non avendo la ricorrente indicato con precisione in quale fase e con quale atto avesse tempestivamente sollevato la questione. Il ricorso è quindi accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.