Revocazione esclusa se l’errore di fatto concerne la valutazione degli atti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24067 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., è ammissibile solo quando la sentenza di legittimità sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, integrato dalla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o dall’inesistenza di un fatto positivamente stabilita. L’errore revocatorio deve emergere dal solo raffronto tra la sentenza e gli atti, senza indagini ermeneutiche, e deve essere essenziale e decisivo. Fuoriesce da tale perimetro l’ipotesi in cui si imputi alla Corte di cassazione di avere mal valutato i motivi di ricorso o di avere interpretato in modo erroneo il quadro processuale: si tratta di errore di giudizio, insindacabile in sede revocatoria, a tutela del valore costituzionale dell’insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva ottenuto dal giudice del lavoro la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto e il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società datrice al pagamento delle retribuzioni maturate. La sentenza di primo grado, eseguita dalla società, era stata parzialmente riformata in appello quanto alle conseguenze economiche, con sostituzione della condanna retributiva con una indennità onnicomprensiva.
Dopo l’estinzione del giudizio di rinvio, la società aveva chiesto e ottenuto in sede di merito la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronuncia poi riformata. La lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza; ha quindi esperito la revocazione avverso tale ordinanza, deducendo l’omessa percezione del contenuto degli atti processuali e la falsa percezione della realtà processuale. La società ha resistito eccependo l’inammissibilità per difetto di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di procura speciale. Il rilievo non è accolto: la procura, rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, si considera apposta in calce per espressa previsione dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché il requisito della specialità è integrato dalla sola collocazione topografica. Nel caso concreto la procura reca una data successiva alla pubblicazione dell’ordinanza impugnata e antecedente alla notificazione del ricorso, collocandosi così nella finestra temporale richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ.
Nel merito, il Collegio ricostruisce i limiti del rimedio revocatorio. L’errore di fatto rilevante presuppone il contrasto tra due rappresentazioni del medesimo oggetto, desunte l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti, purché la prima derivi da supposizione e non da valutazione, e la seconda non sia contestata. L’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche né l’interpretazione dei fatti storici, e deve essere di assoluta evidenza, rilevabile dal solo raffronto tra sentenza e atti.
Su questa base la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui non integra errore revocatorio il travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione degli atti difensivi: attività valutativa che, quand’anche errata, resta insindacabile. Il ricorso, osserva il Collegio, non individua alcun fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita.
Il punto decisivo è che la pronuncia impugnata non afferma né nega fatti, ma enuncia un principio di diritto: dalla ritenuta inesistenza di qualunque titolo giudiziale, per effetto dell’estinzione del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., deriva la conseguenza restitutoria. Si tratta di affermazione in diritto, rispetto alla quale la ricorrente si limita a manifestare insoddisfazione per la risposta ricevuta: un esito che esula dal perimetro revocatorio, non potendo il rimedio trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio.
Il ricorso è pertanto inammissibile. La Corte liquida le spese secondo soccombenza e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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