Prevalenza del contratto individuale di agenzia sul trattamento collettivo meno favorevole all’agente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14821 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto individuale di agenzia che, in caso di mancata o parziale restituzione del campionario, prevede l’addebito all’agente dei prodotti mancanti o danneggiati al prezzo di listino non è derogata dalla previsione della contrattazione collettiva di settore che faccia riferimento al “valore” del campionario, ove non risulti che la norma collettiva sia più favorevole per l’agente. L’art. 2077 cod. civ. non comporta, infatti, che una norma dell’accordo economico collettivo sostituisca ipso iure una pattuizione di analogo oggetto contenuta nel contratto individuale stipulato anteriormente. È altresì legittimo l’esercizio del potere istruttorio officioso del giudice d’appello, ex art. 437, comma secondo, c.p.c., volto a disporre l’acquisizione di un documento, seppur non prodotto dalla parte che ne aveva l’onere, qualora lo stesso sia stato indicato e individuato nei suoi estremi negli atti di causa e risulti indispensabile ai fini della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, nel revocare un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società mandante, aveva rigettato la domanda di quest’ultima volta ad ottenere dall’agente il pagamento del valore del campionario non restituito. La società, in primo grado, non aveva prodotto il contratto di assicurazione stipulato a copertura del rischio, ma solo la lettera di diniego del liquidatore.
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, accoglieva la domanda della società, condannando l’agente al pagamento della somma di € 18.151,27. A tal fine, la Corte territoriale, dopo aver disposto d’ufficio l’acquisizione della polizza assicurativa, riteneva la condotta dell’agente connotata da colpa grave, con conseguente inoperatività della copertura. Quanto alla quantificazione del danno, il giudice d’appello attribuiva prevalenza alla clausola del contratto individuale, che prevedeva l’addebito al prezzo di listino, rispetto alla norma dell’AEC di categoria, che ancorava l’addebito al valore del campionario.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’agente, affronta preliminarmente la questione dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 437 c.p.c., assumendo che il giudice d’appello non avrebbe potuto ordinare l’acquisizione di un documento che la parte aveva volontariamente scelto di non produrre. Il Collegio ritiene insindacabile in sede di legittimità l’esercizio di tale potere, in quanto la Corte distrettuale lo aveva motivato con riferimento all’indispensabilità del documento ai fini della decisione, già individuato nei suoi estremi nell’atto di costituzione in primo grado. La circostanza che la parte avesse dimostrato riluttanza a produrre la polizza non impedisce al giudice di disporne l’acquisizione.
Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, la Corte esclude che il giudice d’appello si sia pronunciato su un motivo di gravame diverso da quello proposto. L’esame della sentenza impugnata dimostra che l’accoglimento dell’appello principale non è avvenuto per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., ma per il profilo relativo al merito della responsabilità dell’agente per la perdita del campionario, profilo senz’altro involto dal gravame.
Nel merito, la decisione si concentra sul rapporto tra contratto individuale e contrattazione collettiva. L’agente sosteneva che la clausola del contratto individuale, prevedendo l’addebito al prezzo di listino, derogasse in peius alla norma dell’AEC che faceva riferimento al valore del campionario. La Suprema Corte osserva come, in base all’art. 17 dell’AEC, le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’agente non sono sostituite dall’accordo collettivo. Da tale norma, tuttavia, non può trarsi la conclusione inversa, ovvero che una disposizione dell’AEC prevalga ipso iure su una clausola del contratto individuale stipulato anteriormente.
La Corte rileva, inoltre, come costituisca una petizione di principio l’assunto del ricorrente secondo cui il prezzo di listino sarebbe sempre un parametro meno favorevole rispetto al valore del campionario. Il prezzo di listino è un dato noto e certo per entrambe le parti, mentre il valore del campionario richiederebbe un accertamento in concreto e potrebbe subire variazioni anche in aumento nel tempo. Pertanto, la clausola individuale non solo non è meno favorevole, ma garantisce all’agente che non possano essergli addebitati importi superiori al prezzo di listino, dovendosi escludere che la norma collettiva sia più favorevole rispetto alla pattuizione individuale.
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Nota della Redazione
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