Operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 19598 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra le ipotesi di rimessione al giudice di prime cure, sicché il giudice di appello, investito delle relative censure, deve decidere nel merito e il relativo vizio non è denunciabile in cassazione. La valutazione degli elementi presuntivi – quali l’illogico allungamento della catena commerciale, la natura di società “cartiera” delle fornitrici, i pagamenti anticipati e l’irrisorio ricarico dei prezzi – e la verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente che contesti la frode carosello integrano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate contestava alla società contribuente l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di altra società e la ricezione di fatture, anch’esse relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da due diverse società fornitrici, per un imponibile complessivo di oltre cinque milioni di euro. L’avviso di accertamento si fondava su una serie di elementi indiziari: l’illogico allungamento della catena commerciale, la presenza di contratti privi di elementi essenziali, le modalità di pagamento anticipato e la natura di società “cartiera” delle fornitrici.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso della società, ritenendo assolto l’onere probatorio dall’ufficio e generiche le difese della contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello, condividendo le argomentazioni dei primi giudici. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36, comma 2, n. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., deducendo il difetto di motivazione della sentenza di primo grado. Sul punto, la Corte ha chiarito che il giudice di appello, investito della censura di nullità della sentenza di prime cure, non può limitarsi a dichiararla, ma deve decidere nel merito con autonoma motivazione, non ricorrendo le ipotesi di rimessione di cui all’art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. La motivazione della sentenza di primo grado, pur sintetica, è stata comunque ritenuta esaustiva e superiore al “minimo costituzionale”.
Il secondo motivo, con cui la società eccepiva la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 109, comma 5, TUIR e degli artt. 2729 e 2697 c.c., è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato i propri precedenti in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Sez. 5 n. 9851 del 2018, Sez. 5 n. 27566 del 2018, Sez. 5 n. 33598 del 2019), affermando che il giudice di merito ha correttamente valutato gli elementi presuntivi della consapevolezza della frode da parte della società contribuente.
Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, la Corte ha precisato che la contribuente non aveva fornito alcuna spiegazione circa le modalità di indicazione dei fornitori da parte della società cliente, né aveva dimostrato il diligente compimento di verifiche sull’operatività delle società fornitrici, avendo prodotto visure camerali estratte solo dopo l’inizio della verifica fiscale. La produzione di bilanci dai quali emergeva l’assenza di dipendenti e il vistoso incremento del volume d’affari in un solo anno non è stata ritenuta sufficiente a superare le contestazioni.
La Corte ha infine ribadito che la valutazione delle prove, anche presuntive, costituisce attività riservata al giudice di merito e che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo in caso di erronea applicazione della regola di giudizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato. In applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., è stata pronunciata condanna al pagamento dell’ulteriore somma di euro 7.000,00 in favore della controricorrente, nonché, ex art. 96, comma 4, c.p.c., dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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