IRAP al professionista socio di società di revisione: difetta l’autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 30287 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 ricorre solo quando il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Il professionista che svolga la propria attività, in tutto o in parte, all’interno di una società di consulenza o revisione, di cui sia socio o azionista, non realizza il presupposto impositivo, poiché la titolarità e la responsabilità dell’organizzazione fanno capo a un soggetto giuridico distinto. È irrilevante che egli si avvalga di tale struttura, anche partecipando alla sua gestione: ciò che conta è che la struttura sia autonoma, ossia faccia capo al lavoratore stesso sotto i profili operativi e organizzativi. L’accertamento costituisce questione di mero fatto, rimessa al giudice di merito, da compiersi con riferimento ai singoli periodi d’imposta, con onere della prova a carico del contribuente che agisca per il rimborso.
Il Fatto
Il contribuente, revisore contabile e socio di una primaria società di consulenza e revisione, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’IRAP versata per le annualità dal 2014 al 2017. L’ufficio opponeva un provvedimento di silenzio-diniego, impugnato dal professionista.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ritenendo che l’attività fosse svolta avvalendosi di una struttura societaria non esterna al professionista, che egli contribuiva a dirigere e amministrare. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava il rigetto, valorizzando la sostanza della relazione tra il professionista e la struttura e il mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di autonoma organizzazione elaborata dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001: l’IRAP è imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto delle attività autonomamente organizzate, e per il lavoro autonomo è ipotizzabile un’attività svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui, con conseguente inapplicabilità del tributo.
Sul piano dei criteri, il Giudice di legittimità richiama le Sezioni Unite n. 9451 del 2016, in continuità con le Sezioni Unite n. 12108 del 2009: il requisito ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità, oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia del singolo collaboratore con mansioni esecutive. L’accertamento va compiuto per ciascun periodo d’imposta e, nel giudizio di rimborso, l’onere della prova grava sul contribuente.
La Corte chiarisce poi che non basta l’inserimento in una organizzazione, ma occorre che il professionista ne sia anche titolare e responsabile. Nella specie è incontroverso che egli non avesse collaboratori né una propria struttura, essendo stabilmente inserito in un’organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico, unica responsabile organizzativa. Non sostenendo i costi del personale, egli non poteva assumere decisioni sulla scelta e gestione dei collaboratori, al di là delle direttive impartite nel singolo incarico.
Il principio generale — non è sufficiente avvalersi di una struttura organizzata, occorrendo che questa sia autonoma, facente capo al lavoratore anche sotto i profili organizzativi — ha trovato plurime applicazioni in casi analoghi, richiamati dalla Corte con riferimento a professionisti operanti per società di revisione e consulenza: Cass. n. 11238 del 2023, Cass. n. 19397 del 2022, Cass. n. 11140 del 2021, Cass. n. 6439 del 2018, Cass. n. 17566 del 2016.
Irrilevante è la circostanza che il contribuente detenesse una quota di partecipazione al capitale della società, poiché la titolarità e la responsabilità dell’organizzazione facevano capo a un soggetto diverso. Il requisito dell’autonoma organizzazione presuppone un potere di iniziativa sulle modalità organizzative e un potere di scelta dei mezzi e del personale che, nella specie, era pacificamente riservato alla società. La sentenza d’appello non si è attenuta a tali principi: il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso e condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.
Nota della Redazione
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