Spese di lite sotto minimi tariffari e obbligo di motivare la riduzione (Cass. civ. Sez. V n. 19932 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile. Per le controversie già soggette al reclamo-mediazione ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/92, l’art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. 546/92 prevedeva, sino al 3.1.2024, una maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci, con esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Il contribuente impugna innanzi alla CTP competente la cartella di pagamento notificatagli per il saldo d’imposta relativo all’anno 2013, eccependo la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. 602/73. Il giudice di primo grado rigetta la domanda; il contribuente appella e la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglie il gravame, condannando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al rimborso delle spese di lite, quantificate in € 1.000,00 per il primo grado e € 1.800,00 per il secondo.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, dolendosi esclusivamente delle determinazioni in punto di spese. L’intimata non deposita controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando gli artt. 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’art. 2233, secondo comma, cod. civ., il d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018 e l’art. 15 del d.lgs. 546/92. Deduce che, applicando i minimi tariffari, il primo grado varrebbe € 4.432,50, con aumento del 50% per la fase di reclamo-mediazione, e l’appello € 3.608,00, per un residuo complessivo di € 5.240,50.
La Corte rileva che la liquidazione è effettivamente inferiore ai minimi di legge. Il collegio osserva che, pur potendosi desumere dal complesso della motivazione l’intento di liquidare secondo i parametri minimi, tali minimi non sono stati rispettati.
Sul punto richiama il proprio precedente Cass. n. 9815 del 2023, secondo cui il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile. Rammenta poi che per le controversie di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 546/92 — di valore non superiore a cinquantamila euro, nelle quali il ricorso produceva ex lege anche gli effetti di un reclamo e poteva contenere una proposta di mediazione — l’art. 15, comma 2-septies, prevedeva, sino al 3.1.2024, una maggiorazione del 50%.
Infine, la Corte ribadisce l’orientamento espresso da Cass. n. 22762 del 2023: in presenza di nota spese specifica, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci, onere che si traduce nell’esporre in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto, senza dover rispondere pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Ne consegue che sussiste la dedotta violazione di legge e il motivo è fondato. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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