La SGR è soggetto passivo IMU per gli immobili del fondo comune di investimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 17932 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fondo comune di investimento costituisce un patrimonio separato privo di autonoma soggettività giuridica, essendo riconducibile alla titolarità della società di gestione del risparmio che lo amministra. Ne consegue che la SGR, quale intestataria catastale degli immobili ricompresi nel patrimonio del fondo, è soggetto passivo IMU, essendo obbligata al pagamento del tributo per il fatto stesso dell’iscrizione in catasto, in ragione della natura patrimoniale dell’imposta. La sostituzione della SGR nella gestione del fondo o l’avvio della sua liquidazione, in quanto vicende successive all’insorgenza dell’obbligazione tributaria, non incidono sulla debenza del tributo, ferma restando la possibilità di rivalsa della società nei confronti del patrimonio gestito.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della società di gestione del risparmio avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2016, relativo a immobili compresi nel patrimonio di un fondo comune di investimento chiuso dalla stessa gestito, ritenendo che la SGR non potesse essere soggetto passivo d’imposta. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, aderendo al consolidato orientamento della legittimità, aveva invece riformato la decisione, affermando che la società di gestione, in quanto titolare dei beni conferiti nel fondo, è soggetto passivo IMU. La SGR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, dell’art. 36 TUF e dell’art. 53 Cost., insistendo sulla carenza del presupposto soggettivo del tributo in capo alla società, che sarebbe mera titolare formale dei beni, e sulla soggettività del fondo quale centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’istanza di riunione con giudizi concernenti annualità diverse e ha rigettato l’istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, trattandosi di questioni risolte sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato dalla sopravvenuta ordinanza n. 16421/2025. Ha inoltre escluso che la pronuncia n. 16285/2024, relativa all’IVA, potesse giustificare la pubblica udienza, stante la diversità dei presupposti impositivi dell’IVA e dell’IMU.
Nel merito, la Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, confermando la carenza di soggettività giuridica del fondo comune di investimento, ripetutamente affermata a partire da Cass. n. 16605/2010 e ribadita da Cass. n. 7116/2023 e Cass. n. 33895/2024. Il fondo, definito dall’art. 1, comma 1, lett. j), TUF come patrimonio autonomo istituito e gestito da un gestore, è privo del potere di autodeterminazione delle proprie scelte, non disponendo di una struttura organizzativa minima, sicché ogni attività negoziale o processuale è espletata dalla SGR, che dei beni è formalmente intestataria.
Quanto alla prospettata configurazione di una comproprietà dei quotisti sui beni del fondo, la Corte l’ha esclusa rilevando che i partecipanti sono creditori della SGR, non possono disporre della res né amministrarla e beneficiano solo della ricchezza prodotta dall’investimento. Nemmeno l’autonomia patrimoniale del fondo, prevista dall’art. 36 TUF, è sufficiente a fondarne la soggettività giuridica, dovendosi intendere la qualifica di “patrimonio autonomo” come mera condizione di segregazione del patrimonio rispetto a quello della società e dei partecipanti.
La Corte ha infine respinto i rilievi sulla pretesa violazione dell’art. 53 Cost., evidenziando la riconducibilità del patrimonio separato alla SGR nel periodo di gestione, l’intestazione degli immobili alla stessa e la possibilità che dalla gestione fruttuosa la società abbia tratto un utile, sia pure indiretto. L’impossibilità di accesso al patrimonio del fondo o la sua incapienza non sono circostanze opponibili all’Amministrazione finanziaria, ferma restando la rivalsa della società sul patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.