Chiusura dei questionari consuntivi del Comune di San Giorgio Bigarello senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 10 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione della Sezione regionale di controllo che dispone la chiusura dei questionari consuntivi redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005 conclude l’esame dei rendiconti degli enti locali senza rilievi, accertandone la sostanziale conformità ai vincoli di finanza pubblica. Tale conclusione, limitata allo stato degli atti, non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. La Sezione può accompagnare la chiusura con raccomandazioni, invitando l’ente a mantenere un monitoraggio costante sulla gestione dei residui attivi e a compiere un’analisi puntuale delle partite con anzianità superiore al quinquennio, funzionale alla corretta sterilizzazione dei crediti di dubbia o inesigibile riscossione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 del Comune di San Giorgio Bigarello, redatti dall’Organismo di revisione dell’ente ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005. Il controllo si è esteso ai dati presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e nel sistema Con.Te., nonché alle altre banche dati disponibili. La situazione finanziaria dell’ente evidenziava un risultato di amministrazione in progressione, da circa 1,7 milioni di euro nel 2021 a circa 4,6 milioni di euro nel 2024, con una parte disponibile oscillante tra circa 387 mila euro e circa 1,4 milioni di euro.

A seguito dell’esame della documentazione contabile, la Sezione ha avviato un’istruttoria per acquisire informazioni sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente ha fornito puntuali chiarimenti, consentendo di ritenere esauriti gli approfondimenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto che i rendiconti degli esercizi finanziari oggetto di esame fossero sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica, non rendendosi necessario procedere a ulteriori approfondimenti. In esito all’attività istruttoria, l’accantonamento a FCDE per l’esercizio 2024, pari a circa 2,6 milioni di euro, è stato valutato coerente con la mole complessiva dei residui attivi, quantificata in circa 7,7 milioni di euro. L’ente ha applicato la metodologia della media semplice complessiva, senza avvalersi dell’opzione di sostituzione dei dati prevista dall’art. 107-bis del d.l. n. 18/2020, e ha prudenzialmente incrementato la percentuale di accantonamento per alcune tipologie di entrate, assoggettando al 100% gli avvisi emessi a carico di soggetti con procedure di fallimento in corso.

La Sezione ha inoltre acquisito chiarimenti sulla mancata valorizzazione della TARI in conto residui nel questionario 2024, spiegata con l’affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva alla società mista a controllo pubblico, di cui l’ente detiene una partecipazione indiretta. L’esito positivo del controllo è stato accompagnato da specifiche raccomandazioni. La Sezione ha invitato l’ente a mantenere un costante monitoraggio sulla gestione dei residui attivi degli esercizi pregressi, rafforzando le attività di ricognizione e verifica puntuale delle singole partite contabili, al fine di pervenire alla loro corretta definizione e sollecito esaurimento.

È stato altresì raccomandato di compiere un’analisi puntuale dei residui attivi con anzianità superiore al quinquennio, per evitare il mantenimento in bilancio di crediti di dubbia o inesigibile riscossione e procedere alla corretta sterilizzazione degli stessi, laddove suscettibili di compromettere la veridicità e l’attendibilità del risultato di amministrazione. Con il dispositivo, la Sezione ha disposto la chiusura dei questionari consuntivi per gli esercizi dal 2021 al 2024, precisando che la conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dagli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *