Inammissibile il ricorso notificato solo tramite pec all’amministrazione non costituita (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 285 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorrente che non fornisce la prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza all’amministrazione resistente non costituita viola l’art. 155, commi 3 e 5-bis, cod. giust. cont. Il giudizio è pertanto inammissibile. L’onere di provare l’adempimento notificatorio grava sulla parte che ha proposto la domanda, non potendo supplire il giudice alla relativa omissione. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore questione, anche quella di merito sulla rideterminazione del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Arma dei carabinieri, è titolare di trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto sulla base dell’anzianità maturata al 31.12.1995. Ha chiesto la rideterminazione del trattamento invocando l’applicazione dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%.
Ritenendo erroneo il computo effettuato dall’Istituto previdenziale ai sensi dell’art. 44 d.p.r. n. 1092/1973, dopo un’istanza non accolta ha adito la Sezione giurisdizionale regionale. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta in via preliminare ed assorbente la regolarità del contraddittorio. Rileva che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza non risultano notificati all’INPS, amministrazione resistente e non costituita in giudizio.
L’omissione è imputabile alla parte ricorrente, che non ha offerto alcuna prova del richiamato adempimento notificatorio. Il giudice richiama l’art. 155, commi 3 e 5-bis, cod. giust. cont., che disciplina la notifica del ricorso e del decreto e ne collega la mancanza alla definizione del giudizio in rito.
La verifica della regolare instaurazione del contraddittorio precede logicamente ogni esame del merito. Poiché difetta la prova della notifica, il giudizio non può proseguire e viene dichiarato inammissibile.
La pronuncia resta sul piano processuale: ogni altra questione, compresa quella sulla corretta applicazione dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 e sul coefficiente del 2,44%, è assorbita. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di decisione in rito.
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Nota della Redazione
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