Progetto PNRR in ritardo del 19,2% nel sistema ReGiS: accertata criticità gestionale nel Comune di Nola (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 45 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR, la Corte dei conti non valuta la legittimità degli affidamenti né la sussistenza dei presupposti per gli incentivi alle funzioni tecniche, ma accerta la rispondenza dell’azione amministrativa agli obiettivi stabiliti e il funzionamento dei controlli interni, anche in base ai dati del sistema ReGiS. Il soggetto attuatore è tenuto a mantenere un puntuale allineamento tra le risultanze dichiarate e quelle rilevabili dal sistema informativo, nonché ad assicurare l’attuazione dell’intervento secondo il cronoprogramma previsto, pena l’esposizione a rischi finanziari derivanti dal mancato rispetto degli obiettivi del Piano. La rilevazione di criticità non determina alcun automatismo tra esito negativo del controllo e responsabilità di singoli funzionari o amministratori.
Il Fatto
Il Comune di Nola, in qualità di soggetto attuatore, ha ricevuto un finanziamento di euro 1.200.000 a valere sul PNRR per la misura M4C1I1.1, relativa all’intervento “Asilo nido comunale di via Seminario – Adeguamento sistemico”. La Sezione di controllo campana ha avviato un’istruttoria chiedendo notizie dettagliate su affidamenti, stato di avanzamento e gestione finanziaria del progetto.
In riscontro, l’Amministrazione ha dichiarato la regolarità dell’iter e il prossimo completamento dell’opera entro il 31 dicembre 2025, ma i dati del sistema informativo ReGiS alla data dell’8 gennaio 2026 mostravano un grado di realizzazione di circa il 19,2%, con i lavori ancora in fase di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte premette l’inquadramento dell’attività di controllo nell’ambito dell’art. 100 Cost. e della legge n. 20/1994, chiarendo che l’esito negativo non può essere automaticamente collegato a responsabilità dei funzionari e che dall’attività di controllo resta esclusa ogni valutazione sulla legittimità degli affidamenti, come previsto dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021.
Ricostruito il complesso quadro normativo europeo e nazionale, la Corte rileva il disallineamento tra quanto dichiarato dall’Ente – che riferiva un progetto ormai in fase di completamento – e quanto emergente dal sistema ReGiS, che attestava una realizzazione del solo 19,2% dell’importo totale, con termine finale fissato al 30 giugno 2026. Il ritardo appare tanto più evidente alla luce delle due anticipazioni erogate, per un totale di euro 360.000.
La Corte segnala inoltre una carenza documentale nei riscontri istruttori laddove l’Ente dichiarava di allegare atti che risultavano non pervenuti, anche riguardo alla verifica dell’adeguamento del sistema dei controlli interni, richiesto dal quadro normativo del PNRR ai fini della prevenzione delle frodi e dei conflitti di interesse.
La Sezione accerta così la presenza dei profili di criticità e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco e al Consiglio comunale, invitando l’Ente a una puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali e a una solerte implementazione della rendicontazione tramite ReGiS, assegnando un termine per la trasmissione della relazione di aggiornamento entro il 28 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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