Irregolarità del conto economale per prassi interne e sistema informativo inadeguato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 213 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, la dichiarazione di irregolarità della gestione economale non presuppone necessariamente un ammanco né una condanna dell’agente contabile, ben potendo fondarsi su carenze strutturali del sistema di rendicontazione addebitabili all’amministrazione. L’irregolarità va accertata quando la gestione si svolge in assenza di un quadro regolamentare puntuale che individui le tipologie di spesa ammissibili, i presupposti del rimborso e un sistema autorizzativo chiaro, e con un sistema informativo gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale. In tale contesto la responsabilità dell’agente va valutata alla luce del complessivo assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, con la conseguenza che l’agente che abbia operato in coerenza con le istruzioni ricevute non è destinatario di condanna.

Il Fatto

Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso dall’economo di un ateneo per l’esercizio 2018, rilevando plurimi profili di criticità: mancata sottoscrizione del conto, assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, utilizzo del fondo oltre la dotazione assegnata, ricorso sistematico al rimborso di spese sostenute da dipendenti, acquisti di valori bollati non rendicontati separatamente, rimborso di spese ritenute non ammissibili e modalità di redazione del documento carenti quanto a specificità delle causali e identificazione dei beneficiari.

L’agente contabile eccepiva anzitutto l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il conto fosse stato depositato in data anteriore a quella indicata nella relazione di deferimento. Nel merito contestava le censure, richiamando la complessità dell’organizzazione dell’ateneo, il ruolo di mero esecutore rivestito e la conformità della condotta alla prassi e alla regolamentazione interna vigenti all’epoca dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che la resa del conto è stata effettuata tramite la piattaforma dedicata solamente in data 19 novembre 2019, mentre la diversa data valorizzata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non integra il perfezionamento del deposito ai fini dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale non è decorso.

Superate anche le perplessità sulla mancata sottoscrizione del conto — risultando il documento sottoscritto dal responsabile dell’area finanziaria e la nota di trasmissione sottoscritta dall’agente — e sull’assenza di un formale provvedimento di parificazione, il Collegio affronta il merito. Il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., pur essendo le stesse ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro e vincolante.

La disciplina regolamentare richiamata, all’art. 64 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’ateneo, si limitava a fissare un tetto alla dotazione iniziale del fondo e a consentirne il reintegro, senza individuare puntualmente le tipologie di spesa ammissibili, i presupposti del rimborso o un sistema autorizzativo autonomo. La gestione si è quindi attenuta a istruzioni operative e circolari interne, confluite solo in parte nel regolamento adottato nel 2021.

Elemento centrale era il sistema informativo gestionale, obbligatorio per la tenuta del registro economale: esso consentiva il raccordo con la contabilità ufficiale, ma non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale, non essendo esposti i dati analitici. Le descrizioni delle spese risultavano generiche o aggregate e il beneficiario spesso indicato con anagrafica generica, così impedendo l’immediata verifica della natura e della finalità della spesa. I reintegri avvenivano senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti, sfuggendo a qualsiasi controllo preventivo, mentre i limiti di spesa e le soglie erano introdotti dalle impostazioni operative del sistema, frutto di prassi tecniche e non normative.

La Corte qualifica quindi l’irregolarità come effetto di una gestione condizionata da prassi non formalizzate e da strumenti informativi inadeguati. La responsabilità dell’agente contabile non può che essere valutata alla luce del contesto complessivo, avendo egli operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità del conto, senza condanna dell’agente, demandando agli organi responsabili dell’ateneo l’adempimento degli obblighi di legge, e respinge l’istanza di oscuramento dei dati, non risultando specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili né imputazioni di illecito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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