Contributi gestione commercianti esclusi gli utili da mera partecipazione a s.r.l. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7272 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale perché svolge un’attività per la quale sussistono i requisiti della tutela obbligatoria, deve parametrare l’obbligo contributivo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, come definiti dalla disciplina fiscale. Restano esclusi dalla base imponibile i redditi di capitale, tra cui gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando il socio non presti attività lavorativa. La diversa posizione del socio di società di persone, il cui reddito è imputato direttamente per trasparenza, giustifica il trattamento differenziato. L’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, conv. con modificazioni dalla legge n. 438/1992, non determina un ampliamento indiscriminato della base contributiva tale da ricomprendere i redditi di capitale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva accolto l’opposizione della ricorrente avverso l’avviso di addebito notificato dall’INPS. L’Istituto pretendeva il recupero della maggiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti per gli anni 2009-2012, calcolata anche sul reddito derivante dalla partecipazione della donna a una s.r.l.

Il giudice di appello riteneva che l’art. 3-bis citato riguardasse solo il socio di società di persone, poiché per il socio di società di capitali gli utili costituiscono redditi di capitale. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma previdenziale. La parte intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale debba parametrare i contributi a tutti i redditi percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale non svolge attività lavorativa. Il ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è giudicato infondato.

Il Collegio richiama una giurisprudenza consolidata, cui intende assicurare continuità, e ricostruisce la portata dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992. La norma, a decorrere dal 1993, ha rapportato il contributo annuo dei soggetti di cui alla legge n. 233/1990 alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Si tratta di un ampliamento della base imponibile, che non si limita più alla sola attività che dà titolo all’iscrizione.

Per individuare il reddito rilevante, la Corte fa riferimento alle norme fiscali del d.P.R. n. 917/1986. L’art. 55 qualifica come redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale; l’art. 44, lett. e) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione a società soggette a IRES. Poiché la disciplina previdenziale assume come base imponibile la totalità dei redditi d’impresa così definiti, gli utili da mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione lavorativa, non concorrono alla base contributiva.

La Corte valorizza il diverso regime dei soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema, richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354/2001: per il socio di società di persone il reddito è imputato direttamente per trasparenza, mentre per il socio di società di capitali è la società a essere soggetta all’imposta e il socio percepisce utili qualificati come redditi di capitale.

Nel caso concreto è incontroverso che i redditi contestati derivino da mera partecipazione agli utili di una società di capitali, senza attività lavorativa: essi non vanno computati nella base imponibile. Il ricorso è quindi rigettato e, non essendosi costituita la parte intimata, non si provvede sulle spese. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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