Superminimo individuale e assorbimento: onere di provare il titolo derogatorio e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18756 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito, è soggetto al principio dell’assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto. Tale principio non integra una presunzione legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., ma l’onere del lavoratore di allegare e dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, ovvero la pattuizione, la clausola collettiva o il diverso titolo che autorizza il mantenimento del superminimo escludendone l’assorbimento. L’indagine probatoria e l’interpretazione delle clausole derogatorie sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione al di fuori dei rigorosi limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di illegittimità della condotta della società, che aveva assorbito il superminimo individuale riconosciuto in sede di assunzione, con condanna al pagamento delle somme trattenute a far data dal febbraio 2006. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, applicando il principio dell’assorbimento e ritenendo che non fosse stato provato un autonomo titolo al mantenimento del superminimo, escludendo altresì che i contratti collettivi stipulati dal 2008 potessero incidere retroattivamente.
La Motivazione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, in quanto il richiamo al principio dell’assorbimento non implica una presunzione legale in senso tecnico, ma discende dalla necessità di allegare e dimostrare il fatto costitutivo della pretesa al mantenimento del superminimo quale emolumento non assorbibile. Ha, inoltre, precisato come l’indagine probatoria sulla sussistenza delle pattuizioni derogatorie e quella ermeneutica sulla loro portata siano riservate al giudice di merito (cfr. Cass. n. 11773/2025 e Cass. n. 29741/2025).
Quanto al secondo motivo, la mancata ammissione di una prova è denunciabile in cassazione solo quando determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo, ossia quando la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, parte ricorrente lamentava la mancata ammissione di una pluralità di fatti, ciascuno privo di autonoma valenza decisiva, senza dimostrare che la prova fosse in grado di travolgere l’intero impianto motivazionale.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per la ricorrenza della cosiddetta doppia conforme (art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.), sia perché il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è stato evocato al di fuori dei limiti fissati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, non essendo stato enucleato un fatto storico realmente omesso e decisivo.
L’ultimo motivo è stato respinto, condividendo l’interpretazione della Corte territoriale secondo cui la clausola dei rinnovi collettivi a partire dal 2008, pur riguardando gli «aumenti dei minimi tabellari», non contiene un’espressa previsione idonea ad attribuire efficacia modificativa delle pattuizioni individuali già perfezionate, né trasforma automaticamente i superminimi pregressi in emolumenti intangibili.
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Nota della Redazione
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