Soccombenza virtuale e cessazione della materia del contendere in ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 174 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, che il giudice dichiara anche su concorde richiesta delle parti. Tale declaratoria non preclude la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, da liquidare secondo il principio della soccombenza virtuale. Rileva, a tal fine, la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione del contendere. Ne consegue che l’ente previdenziale, il quale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto, va condannato alle spese in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 203/2020, parzialmente riformata dalla sentenza n. 48/2023 della Sezione Seconda Giurisdizionale d’Appello. Dopo aver notificato atto di diffida ad adempiere all’INPS, Direzione Provinciale di Cagliari, ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio all’Istituto previdenziale per adottare gli opportuni provvedimenti esecutivi e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta.

L’INPS si è costituito rappresentando di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e che l’aggiornamento con il pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori sarebbe avvenuto con la rata di giugno 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il difensore del ricorrente ha dapprima chiesto un rinvio per verificare l’esatto adempimento e, all’udienza, ha confermato l’avvenuto pagamento, insistendo per la condanna dell’Istituto alle spese in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Essendo stata soddisfatta la pretesa azionata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.

Restava da sciogliere il nodo delle spese. La Corte ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, che reputa rilevante la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione del contendere. La Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato tale principio.

Sul piano applicativo, la Corte ha valorizzato il dato documentale: l’Istituto previdenziale ha atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al ricorrente. L’inerzia iniziale dell’amministrazione, quindi, non risulta neutra, ma integra il presupposto per addossarle il costo del giudizio che l’iniziativa del creditore ha reso necessario.

In coerenza con tale ricostruzione, l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di assistenza legale in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro cinquecento. La decisione conferma che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non opera come sanatoria automatica dei costi processuali, ma lascia al giudice il compito di individuare, secondo la soccombenza virtuale, la parte che avrebbe dovuto soccombere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *