Improcedibile l’appello se i difensori non compaiono a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 270 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, l’appello proposto dalla parte che, pur essendosi ritualmente costituita, non compaia alla prima udienza né a quella di rinvio è improcedibile, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le norme di rito, in quanto strumentali alla tutela effettiva del diritto sostanziale e conformi ai principi del giusto processo, non possono essere derogate dalla mera assenza del difensore, poiché la loro osservanza presidia il contraddittorio e la ragionevole durata del processo. Il giudice non ha alcuna discrezionalità nella declaratoria di improcedibilità, che rileva anche d’ufficio. La concessione di un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica non effettuata alla parte intimata si tradurrebbe in un aggravio di spese e in un inutile allungamento dei tempi del giudizio.
Il Fatto
Due funzionari tecnici della Polizia di Stato avevano chiesto, con note del 15 ottobre 2019, la valorizzazione gratuita, ai fini pensionistici, del periodo di studi universitari corrispondente alla durata legale del corso di laurea in ingegneria, presupposto della loro assunzione. Il Dipartimento della pubblica sicurezza aveva disatteso le richieste, ritenendo di non avere alcun potere in materia. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con sentenza n. 6/2021, aveva rigettato la domanda, escludendo l’applicabilità dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale civile della pubblica sicurezza.
Gli interessati hanno proposto appello, deducendo l’erroneità del ragionamento del primo giudice e chiedendo una lettura della disciplina conforme agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., sul presupposto della legge di delegazione n. 124/2015. Successivamente, preso atto della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità, gli appellanti hanno rinunciato agli atti del giudizio e chiesto la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha rilevato d’ufficio una questione preliminare, che assorbe ogni altra: la improcedibilità del gravame per mancata comparizione dei difensori degli appellanti. Costoro, pur ritualmente costituiti, non si sono presentati alla prima udienza del 12 giugno 2024, nella quale il Collegio ha disposto il rinvio, né all’udienza successiva del 27 novembre 2024.
Il Collegio ha qualificato la improcedibilità come rilievo doveroso, privo di margini di discrezionalità. La giurisprudenza di legittimità — richiamata nel testo con Cass. 6439/2019 — riconosce che le regole di rito non possono ostacolare la decisione di merito, essendo ontologicamente strumentali alla tutela del diritto sostanziale. Proprio per garantire tale tutela, però, il processo deve essere regolato dalla legge, e l’osservanza delle norme di rito, rispettose dei principi del giusto processo, costituisce il più efficiente strumento di protezione delle norme sostanziali.
La Corte ha richiamato l’art. 6 CEDU, che riserva alla legge la regolazione del processo, e ha osservato che le forme processuali sono funzionali anche alla ragionevole durata e all’effettivo esercizio del contraddittorio. Su questa base, appare logico e ragionevole ritenere improcedibile l’impugnazione quando una parte, dopo aver proposto appello e essersi costituita, non compaia per due volte consecutive davanti al giudice.
Nella specie, la mancata comparizione non è dipesa da causa non imputabile. Di fronte a un gravame divenuto improcedibile, la Sezione ha ritenuto recessive sia la rinuncia agli atti del giudizio formulata dagli appellanti, sia l’esigenza di assegnare un termine per la rinnovazione della notifica non effettuata al Dipartimento intimato. La concessione di tale termine avrebbe comportato, oltre a un aggravio di spese, un allungamento dei tempi di definizione, in contrasto con l’interesse delle parti a una decisione rapida, secondo l’insegnamento di Cass. n. 800/2020.
L’appello è stato pertanto dichiarato improcedibile, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Nulla è stato disposto per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità, mentre le spese di lite del grado sono state integralmente compensate, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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