Iscrizione all’albo necessaria solo per le imprese del RTI con prestazioni fungibili (Cass. civ. Sez. V n. 15520 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento a un raggruppamento temporaneo di imprese del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate dei comuni, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto soltanto per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili. Ne consegue che, quando il servizio è affidato a un raggruppamento temporaneo di tipo misto, la qualifica soggettiva è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, ma non anche per quelle adibite ad attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale. La costituzione del raggruppamento non dà luogo a un’entità giuridica nuova, sicché nessuna iscrizione autonoma è esigibile in capo al raggruppamento come tale.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese composto dall’ente di riscossione e da due società operanti nel settore dei servizi energetici impugnava davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo alla TARSU per le annualità 2011 e 2012. Il contribuente eccepiva in via preliminare la nullità dell’atto, sostenendo che esso proveniva da un soggetto non legittimato e privo di capacità impositiva perché non iscritto all’albo ministeriale.
La commissione tributaria regionale accoglieva l’eccezione e dichiarava nullo l’accertamento, ritenendo l’iscrizione all’albo condizione necessaria non solo per il raggruppamento, ma per tutte le società che lo componevano. Il raggruppamento proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso e la Procura generale concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa normativa applicabile ratione temporis. L’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446 del 1997 riserva l’affidamento delle attività di accertamento e riscossione ai soggetti iscritti nell’albo di cui al successivo art. 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle finanze.
Il collegio ricostruisce poi la natura del raggruppamento temporaneo di imprese. Richiamando la disciplina dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 e la giurisprudenza amministrativa richiamata nel testo, distingue il raggruppamento orizzontale da quello verticale e da quello misto. Sul piano sostanziale il raggruppamento è una mera aggregazione di scopo, retta da un mandato collettivo speciale con rappresentanza: non nasce un’entità giuridica nuova con patrimonio autonomo distinto dalle imprese che la compongono, e ciascuna associata conserva la propria autonomia giuridica.
Da qui la prima conseguenza: nessuna iscrizione autonoma era esigibile in capo al raggruppamento come tale. La commissione tributaria regionale aveva dunque errato nel pretendere l’iscrizione di tutte e tre le società.
La Corte verifica poi la questione sul piano del diritto unionale, che offre positivo riscontro alla soluzione. Le direttive n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE riconducono le associazioni temporanee di imprese alla figura unitaria dell’operatore economico, ammettendo che un soggetto faccia valere i requisiti di capacità economica, tecnica e professionale propri di altro soggetto. Citando la giurisprudenza della Corte di giustizia, si afferma che esigere da tutti i membri del raggruppamento l’abilitazione all’esercizio della medesima attività professionale violerebbe il principio di proporzionalità, salvo che ricorrano motivazioni obiettive e proporzionate. Ciò che rileva è il legame associativo tra imprese munite e imprese sprovviste del titolo, che si concentra in capo al raggruppamento quale unico operatore economico.
Ne deriva il principio di diritto: in caso di raggruppamento di tipo misto, la qualifica soggettiva è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non per quelle adibite ad attività secondarie e serventi, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. La Corte dichiara superate le contrarie considerazioni espresse in una propria precedente ordinanza. Poiché la sentenza impugnata difetta di ogni attenta disamina degli atti di gara e si fonda su argomenti apodittici, essa è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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