La condotta omissiva dopo l’incidente di caccia legittima la revoca delle licenze (TAR Molise n. 294 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni e licenze per il porto e la detenzione di armi, i provvedimenti di segno negativo possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità di un abuso del titolo, potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su una condotta omissiva successiva a un incidente di caccia, laddove il soggetto non abbia chiamato i soccorsi né collaborato con le indagini. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica che le valutazioni discrezionali non siano ictu oculi illogiche, irragionevoli o viziate da travisamento dei fatti. Per l’atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse.
Il Fatto
Il Prefetto di Isernia ha emesso nei confronti del ricorrente il divieto, dapprima cautelare e poi definitivo, di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ritenendolo coinvolto in una irregolare battuta di caccia al cinghiale, svoltasi in periodo non consentito e in un’Oasi di protezione faunistica dove l’attività venatoria era assolutamente vietata. Per le medesime ragioni, il Questore ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, sostenendo di non aver partecipato alla battuta di caccia al cinghiale, di trovarsi in area diversa da quella protetta e di non aver mai fatto parte della squadra di caccia indicata dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, rammentando che gli artt. 11, 39 e 43 TULPS prevedono che la licenza di portare armi possa essere revocata a soggetti che non diano “affidamento di non abusare delle armi”. Si tratta di procedimenti caratterizzati da un’assai lata discrezionalità amministrativa, dove il provvedimento interdittivo non richiede una motivazione particolare e il vaglio del giudice deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni non siano irrazionali o arbitrarie.
Il Collegio ha accertato che la motivazione dei provvedimenti impugnati, incentrata sulla condotta serbata dal ricorrente successivamente al ferimento di un cacciatore, è da sola sufficiente a sorreggere le determinazioni. Dagli atti è emerso che tutti i cacciatori coinvolti erano collegati alla medesima frequenza radio e che, appresa la notizia del ferimento, nessuno ha tempestivamente chiamato i soccorsi, tanto che il ferito è stato lasciato al Pronto Soccorso da un accompagnatore anonimo che non si è fatto identificare. Tale contegno è stato ritenuto sintomatico di una condotta volta a restare estranei alla vicenda piuttosto che a garantire l’incolumità del ferito.
Il Tribunale ha evidenziato che l’addebito di aver tenuto un “atteggiamento negativo, idoneo ad eludere e fuorviare le investigazioni” risulta del tutto ragionevole e logico, poiché da soggetti cui l’ordinamento concede la licenza all’uso e alla detenzione di armi è ragionevole attendersi un contegno diverso in situazioni di emergenza. Questo rilievo è stato considerato da solo sufficiente a giustificare l’adozione dei provvedimenti, rendendo improcedibili le censure dirette alla contestazione degli ulteriori profili motivazionali, trattandosi di atto plurimotivato.
Il Collegio ha infine disposto l’estromissione del Ministero della Difesa, carente di legittimazione passiva, e ha compensato le spese processuali.
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Nota della Redazione
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