Divieto di diniego iscrizione elenco prefettizio fondato su condanna inesistente (TAR Marche n. 361 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009, deve fondarsi su una congrua motivazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990 e su una attenta e approfondita istruttoria. L’art. 11 TULPS, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 440 del 1993, non consente di addossare all’interessato l’onere di provare la propria buona condotta, né di fondare il diniego su una mera citazione di una condanna penale. Ove l’atto impugnato basi la ritenuta carenza di buona condotta su una condanna che, per quanto risulta in atti, è inesistente, il provvedimento è annullabile per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento di fatto.
Il Fatto
Il titolare di un istituto di investigazioni private ha chiesto l’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, previsto dal D.M. 6.10.2009. La Prefettura di Ascoli Piceno ha negato l’iscrizione con decreto notificato il 3 luglio 2023, sulla base del parere negativo al rinnovo espresso dalla Questura, rilevando che il ricorrente non riunirebbe il requisito della buona condotta ex art. 11 TULPS perché condannato a sette mesi di reclusione per furto e furto aggravato.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Marche, deducendo la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e l’erronea applicazione dell’art. 11 TULPS. Ha rappresentato di essere stato solo imputato e di aver ottenuto la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., con esito positivo e conseguente estinzione del reato. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza di sospensione ai fini del riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. In via preliminare rileva che l’Amministrazione, dopo l’ordinanza cautelare, ha confermato il diniego con una mera nota interna diretta all’Avvocatura dello Stato, priva di rilevanza provvedimentale esterna e non notificata al ricorrente. L’affermazione ivi contenuta, secondo cui la buona condotta andrebbe valutata indipendentemente dalla commissione di reati, costituisce una integrazione postuma della motivazione, non consentita con riguardo ai provvedimenti discrezionali, come ribadito da Cons. Stato Sez. IV n. 7163 del 2025.
Il Collegio richiama l’art. 11 TULPS, che impone di negare le autorizzazioni di polizia in presenza di una condanna a pena restrittiva superiore a tre anni per delitto non colposo, senza riabilitazione, ovvero nei casi di sottoposizione a misure di sicurezza o di dichiarazione di delinquenza abituale. La norma consente inoltre di negare l’autorizzazione a chi non può provare la propria buona condotta.
Su quest’ultimo punto il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 440 del 1993, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, secondo comma, ultima parte, TULPS nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta. Ricorda poi che l’art. 1, comma 2, del D.M. 6 ottobre 2009 richiede, per l’iscrizione, di non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi.
Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui la decisione sull’iscrizione deve poggiare su una congrua motivazione, che renda trasparente e sindacabile l’esercizio della discrezionalità, e su un’attenta e approfondita istruttoria. Nel caso di specie manca il supporto motivazionale indispensabile: il provvedimento negativo si fonda esclusivamente sulla mera citazione dell’isolata condanna penale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Bologna n. 943 del 2019; Cons. Stato Sez. III n. 2907 del 2014).
Il decreto prefettizio impugnato basa la ritenuta carenza di buona condotta su una condanna penale che, per quanto risulta in atti, è inesistente. L’atto è pertanto annullato per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento di fatto, con assorbimento del primo motivo. L’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente, a seguito di nuova istruttoria, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Nota della Redazione
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