Comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnabile solo per vizi propri (Cass. civ. Sez. V n. 12055 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che faccia seguito ad atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione non integra un nuovo e autonomo atto impositivo ed è sindacabile in giudizio solo per vizi propri. È pertanto preclusa ogni contestazione relativa agli atti presupposti, ivi comprese le eccezioni di prescrizione del credito fiscale e le deduzioni di duplicazione delle somme iscritte a ruolo. La regola trova fondamento nell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e cede soltanto quando l’atto presupposto non sia stato notificato.

Il Fatto

La vicenda origina da otto cartelle di pagamento, emesse per il recupero di somme dovute a titolo di Irpef, Iva e, per una sola, di imposta di registro per spese giudiziarie. Tali pretese erano poste a base di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di un pignoramento presso terzi.

Il contribuente impugnava la comunicazione di ipoteca. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando una duplicazione delle cartelle nel conteggio dei debiti. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia, confermando la duplicazione degli importi per taluni anni di imposta. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’impugnazione. Il secondo, in subordine, deduce la violazione degli artt. 21 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione sindacato vizi di atti presupposti divenuti definitivi. Il terzo motivo concerne la violazione degli artt. 15 d.P.R. n. 602/1973 e 115 cod. proc. civ., escludendo la duplicazione.

La Corte dichiara preliminarmente cessata la materia del contendere quanto alla prima cartella, relativa all’imposta di registro per spese di giustizia, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119/2018. Dichiara poi il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., ponendosi i primi due motivi, assorbenti, in linea con la giurisprudenza di legittimità.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché gravitanti sul tema dell’impugnabilità della comunicazione solo per vizi propri, sono accolti. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, in forza della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.

In tal senso richiama Cass. Sez. T. n. 37259 del 2021, che ha rigettato il motivo con cui il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo preceduto da una cartella non impugnata e regolarmente notificata, aveva lamentato la prescrizione del credito. Allo stesso indirizzo sono ricondotte Cass. Sez. T. n. 12832 del 2022, Cass. Sez. VI/T n. 3005 del 2020 e Cass. Sez. T. n. 7574 del 2024, secondo cui ogni atto impugnabile può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati.

Assorbito il terzo motivo, la Corte decide nel merito e rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese di merito e condanna la parte soccombente alle spese di legittimità. Esclude infine il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della parziale cessazione della materia del contendere, richiamando le Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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