Rinuncia priva di mandato speciale e sopravvenuta carenza di interesse: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 12197 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritta dalla parte personalmente, ma dal solo difensore, senza che questi risulti munito di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c., non è idonea a produrre l’effetto dell’estinzione del processo. Tale dichiarazione, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in particolare quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In ogni caso, la manifestazione di carenza di interesse al ricorso comporta la sua inammissibilità sopravvenuta per il venir meno di una delle condizioni dell’azione. Il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all’inammissibilità derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse, poiché è finalizzato a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Il Fatto
Il contribuente impugnava con due motivi la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso un’ingiunzione di pagamento relativa a contributi consortili. Il Consorzio di Bonifica resisteva con controricorso e successiva memoria.
Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore del ricorrente, premesso che il proprio assistito era deceduto e che egli personalmente gli era subentrato quale erede, spiegava intervento volontario e depositava rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese dei gradi di merito, producendo successivamente l’accettazione da parte del Consorzio controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la dichiarazione di rinuncia, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza che questi risultasse munito di mandato speciale a rinunziare ex art. 390, comma 2, c.p.c., non poteva produrre l’effetto dell’estinzione del processo. La Corte chiarisce, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 30640 del 28/11/2024, che una simile dichiarazione è comunque idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse, in particolare quando la controparte non si sia neppure costituita.
Nel caso di specie, non essendo stata depositata una rinuncia nel rispetto delle formalità di legge, anche considerata l’esistenza di altri eredi subentrati al ricorrente originario, la dichiarazione manifesta una carenza di interesse al ricorso. Ne deriva la inammissibilità sopravvenuta per il venir meno di una delle condizioni dell’azione, in linea con i precedenti richiamati (tra cui Cass. n. 28524/2018 e Cass. S.U. n. 3876/2010).
La Corte, infine, dispone la compensazione delle spese del giudizio, in conformità alla volontà manifestata anche dalla parte controricorrente. Esclude, inoltre, l’applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose: tale sanzione si applica all’inammissibilità originaria del gravame, non a quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse, come già affermato da Cass. n. 17562/2020.
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Nota della Redazione
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