La sospensione ex lege del nulla osta impedisce la decadenza semestrale (TAR Campania n. 4804 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro subordinato, disposta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024 per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, comporta quale effetto connaturato la sospensione del decorso del termine di validità semestrale del titolo autorizzativo previsto dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato per mero decorso del termine, allorché l’inerzia del lavoratore non sia imputabile ma dipenda da un impedimento legale e dalla mancata conclusione delle verifiche rimesse allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La decadenza, finalizzata a sanzionare l’inerzia nell’utilizzo del titolo, non può operare durante il periodo in cui l’efficacia del titolo stesso è congelata da una norma primaria sopravvenuta.
Il Fatto
Una ditta aveva presentato numerose istanze per il rilascio di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di cittadini del Bangladesh, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. I nulla osta erano stati rilasciati e trasmessi alla competente rappresentanza consolare a Dhaka, dove i lavoratori avevano presentato istanza per il visto d’ingresso.
Nelle more della procedura è entrato in vigore il d.l. n. 145/2024, il cui art. 3 introduceva la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati per i lavoratori di Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello Unico. Ciononostante, la Prefettura di Caserta ha dichiarato la decadenza dei nulla osta per decorrenza del termine di sei mesi dal rilascio, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per non aver considerato la sospensione legale del termine.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure sull’applicazione automatica dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999. Pur riconoscendo che l’interpretazione della Prefettura sulla natura dichiarativa della decadenza sia corretta in via generale, la stessa non tiene conto della disciplina speciale sopravvenuta recata dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
La norma ha disposto la sospensione dell’efficacia dei nulla osta fino alla conferma espressa dello Sportello Unico circa il positivo espletamento delle verifiche, con conseguente sospensione dei procedimenti per il rilascio del visto. Nel caso di specie, alla data di entrata in vigore del decreto non era stato ancora rilasciato il visto, e l’Ambasciata di Dhaka aveva confermato la sospensione dei nulla osta per le verifiche.
Il Collegio ha affermato che la sospensione legale di un procedimento o dell’efficacia di un atto amministrativo comporta la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso quello di validità semestrale del nulla osta. La Prefettura ha invece agito come se il decreto non fosse mai stato emanato, applicando una norma la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge stessa.
La mancata finalizzazione della procedura non dipendeva da inerzia del ricorrente o dei lavoratori, ma da un impedimento legale e dall’inerzia della stessa amministrazione, che non aveva completato le verifiche imposte dal d.l. n. 145/2024. Secondo il Tribunale è illogico ritenere che un termine di decadenza, volto a sanzionare l’inerzia, possa decorrere durante il periodo in cui l’efficacia del titolo è legalmente congelata, rendendo inesigibile il comportamento che la decadenza mira a sollecitare. Sono richiamati, in tal senso, TAR Marche n. 15 del 2026, TAR Campania, Napoli, n. 3459 del 2026 e n. 3606 del 2026.
Nota della Redazione
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