Reciproca esclusione in gara ricorso principale prevale su verifica requisiti premiali (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 664 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di appalto caratterizzati da ricorso principale e ricorso incidentale intesi alla reciproca esclusione, gli interessi delle parti sono equivalenti e il giudice amministrativo non può sottrarsi allo scrutinio di entrambe le impugnazioni. Si impone la trattazione prioritaria del gravame principale: solo il suo rigetto consente di dichiarare improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; se invece il ricorso principale è accolto, il ricorso incidentale deve essere esaminato. Il requisito premiale previsto dal disciplinare, in quanto volto a valorizzare una qualità sostanziale dell’operatore, richiede una verifica effettiva del suo possesso nell’organizzazione d’impresa, non il solo dato documentale. La sottoscrizione del ricorso con firma digitale in formato CAdES, anziché PAdES, costituisce mera irregolarità sanabile e non causa di inammissibilità.
Il Fatto
Una società ha impugnato, con ricorso principale, l’aggiudicazione di una concessione del servizio di pronto intervento e ripristino della sicurezza stradale, deducendo la falsità delle dichiarazioni dell’aggiudicataria in merito a un requisito premiale sulla parità di genere e alla disponibilità di veicoli polifunzionali attrezzati. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale per la reciproca esclusione, censurando l’ammissione della ricorrente principale e della terza classificata.
Entrambe le parti hanno rinunciato alle istanze cautelari in favore di un’udienza di merito anticipata. La stazione appaltante ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per il formato della firma digitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’insegnamento della Corte di Giustizia UE, sentenza 5.9.2019 causa C-333/18, e la giurisprudenza nazionale per affermare che, nei ricorsi incrociati alla reciproca esclusione, gli interessi perseguiti sono equivalenti. Il giudice deve esaminare anzitutto il ricorso principale e, solo in caso di rigetto, può dichiarare improcedibile quello incidentale, da vagliare invece se il principale viene accolto.
Sull’eccezione in rito, il Tribunale osserva che la sottoscrizione con sistema CAdES anziché PAdES è mera irregolarità del processo amministrativo telematico, sanabile dalla parte e non causa di inammissibilità, richiamando Cons. Stato n. 788 del 2016 e Cons. Stato n. 4193 del 2018.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La clausola del disciplinare richiedeva una certificazione di parità di genere in corso di validità, conforme alla UNI/PdR 125:2022, rilasciata da organismo accreditato. L’aggiudicataria ha prodotto una certificazione valida, e il Collegio sottolinea che, trattandosi di requisito premiale, rileva una verifica sostanziale del rispetto dello standard nell’organizzazione d’impresa, confermata dagli audit di mantenimento e dal certificato aggiornato.
Anche il secondo motivo è respinto. Quanto ai contratti di comodato dei veicoli, in conformità all’art. 1809 c.c., la clausola di restituzione per necessità urgente non esclude la disponibilità richiesta. L’assenza del tagliando di intestazione temporanea nei libretti, a tutto concedere, integra un omesso aggiornamento, non una falsità, e non incide sulla disponibilità dei mezzi.
Da ciò il rigetto del ricorso principale e di ogni domanda risarcitoria, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse. La ricorrente principale è condannata alle spese; le spese sono compensate verso la terza classificata.
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Nota della Redazione
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