Parcheggio interrato in centro storico: legittima l’inefficacia della SCIA (Cons. Stato n. 5391 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia, la declaratoria di inefficacia della SCIA, adottata ai sensi dell’art. 145, comma 3, della l.r. n. 65 del 2014, è legittima quando la segnalazione risulti priva degli elaborati progettuali necessari alle verifiche di competenza dell’amministrazione, non potendosi qualificare la fattispecie come mera incompletezza integrabile. Il beneficio dell’art. 9 della l. n. 122 del 1989 presuppone la destinazione residenziale dell’immobile e l’uso esclusivo dei residenti: la disposizione non è invocabile per parcheggi pertinenziali di edifici a destinazione direzionale. Il richiamo a tale norma operato dalla disciplina regionale non può essere ridotto alla sola definizione delle modalità localizzative e costruttive, esaurendo esso anche le limitazioni di ammissibilità. È infine espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile la scelta di inibire un intervento che aggravi il traffico in un’area del centro storico dichiarata patrimonio dell’umanità UNESCO.

Il Fatto

Una società proprietaria di un complesso immobiliare nel centro storico di Firenze, tutelato da vincolo monumentale, paesaggistico e archeologico, presenta una SCIA per la realizzazione di un parcheggio interrato con ventisei posti auto nell’area di pertinenza dell’edificio, a servizio di uffici e di una galleria d’arte. Il Comune di Firenze dichiara l’inefficacia della segnalazione, contestando l’assenza di elaborati progettuali per le verifiche geologiche, geotecniche, sismiche e idrauliche e rilevando il contrasto con la disciplina statale sui parcheggi e con gli strumenti urbanistici comunali.

Il TAR per la Toscana respinge il ricorso, qualificando il provvedimento come atto plurimotivato e ritenendo sufficiente la fondatezza di una sola delle ragioni addotte. La società propone appello, deducendo l’omessa pronuncia su un motivo ritenuto pregiudiziale e l’errata applicazione della disciplina sui parcheggi pertinenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo procedurale. L’appellante sostiene che la sanzione dell’inefficacia sia riservata alla sola ipotesi di carenza documentale assoluta, dovendosi altrimenti applicare il diverso rimedio del divieto di prosecuzione e dell’ordine di ripristino. La tesi non è accolta: il provvedimento indica una pluralità di documenti mancanti, idonei a impedire le verifiche di competenza dell’amministrazione, sicché la fattispecie rientra nel comma 3 dell’art. 145.

Il Consiglio di Stato aggiunge che l’appellante, pur potendolo, non ha formulato un’espressa graduazione dei motivi di ricorso. Da tale scelta processuale deriva che il giudice di primo grado non era vincolato a esaminare in via prioritaria il motivo dedotto. Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui, per la legittimità dell’atto plurimotivato, è sufficiente la fondatezza di una sola delle ragioni poste a base dello stesso, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 3480 del 2024.

In ogni caso, osserva la Corte, tra le ragioni del provvedimento ve n’è una autonoma rispetto alle incompletezze procedimentali, afferente all’aggravamento del traffico nel centro storico. Ne consegue che, ove anche l’amministrazione avesse adottato il diverso provvedimento di cui al comma 6, l’esito non sarebbe mutato, trovando applicazione il principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990.

Nel merito, il Collegio ritiene non condivisibile l’interpretazione secondo cui il richiamo all’art. 9 della l. n. 122 del 1989 avrebbe il solo scopo di definire le modalità localizzative e costruttive dei parcheggi. Poiché l’edificio non ha destinazione residenziale, difetta il requisito dell’uso esclusivo dei residenti.

Infine, la scelta di inibire l’intervento per non aggravare il traffico in un’area UNESCO è reputata ragionevole e coerente con gli obiettivi del PUMS, da valutare nella sua interezza. I piani operativo e urbano della mobilità restano distinti e autonomi, né l’adozione del secondo priva di efficacia gli obiettivi del primo. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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