L’istanza di autotutela non impone all’amministrazione un obbligo di pronunciarsi (TAR Liguria n. 208 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui un privato chiede all’amministrazione l’annullamento in autotutela di un proprio provvedimento non fa sorgere alcun obbligo giuridico di pronunciarsi, poiché l’esercizio del potere di autotutela costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, riservata in via esclusiva all’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico. Ne consegue che l’azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi su tale istanza è infondata. Per i terzi che si ritengano lesi dal rilascio di un titolo edilizio, il termine di impugnazione decorre dalla conclusione dei lavori, sicché l’azione di annullamento proposta oltre tale momento è irricevibile per tardività, senza che l’avvicendamento personale nella titolarità del titolo o la proposizione di una tardiva istanza di autotutela valgano a rimetterli in termini. La natura precaria e personale della concessione di suolo pubblico non legittima la trasformazione edilizia del territorio, che presuppone la sdemanializzazione o la concessione di un diritto reale di superficie, restando comunque irrilevante tale profilo ai fini della tempestività dell’impugnazione da parte dei terzi.
Il Fatto
Alcuni condòmini e una società proprietaria di unità immobiliari adiacenti a un edificio vincolato del centro storico di Genova, sul quale era stato installato un ascensore esterno autorizzato nel 1998, apprendevano che la concessione di suolo pubblico, originariamente temporanea e funzionale alle esigenze di un condòmino disabile, era stata rinnovata nel 2019 con carattere permanente in favore di altri condòmini normodotati. Era stata altresì rilasciata una nuova autorizzazione della Soprintendenza per l’apertura di un varco nella muratura perimetrale, finalizzata a un nuovo sbarco dell’ascensore a un piano diverso.
I ricorrenti, ritenendo venuti meno i presupposti legittimanti la permanenza del manufatto dopo il decesso del soggetto disabile, presentavano istanza di annullamento in autotutela dei titoli edilizi e autorizzativi. Avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni e, successivamente, avverso gli atti di riscontro e di annullamento parziale adottati, proponevano ricorso e motivi aggiunti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente distinto le diverse domande proposte. L’azione avverso il silenzio è stata dichiarata infondata, oltre che improcedibile per la sopravvenuta adozione di provvedimenti espressi, perché l’istanza di annullamento in autotutela non genera alcun obbligo di pronuncia: l’amministrazione è titolare di una potestà discrezionale esercitabile solo per la cura dell’interesse pubblico.
Quanto all’azione di annullamento dei titoli originari del 1998 e 1999, il collegio l’ha dichiarata irricevibile per tardività. Il termine di impugnazione per i terzi vicini decorre dalla conclusione dei lavori, risalente al 1999, e non già dal successivo avvicendamento personale nella titolarità dei titoli o dal decesso del soggetto disabile. Secondo il TAR, la concessione temporanea di suolo pubblico non avrebbe potuto legittimare la realizzazione di un’opera di trasformazione edilizia su suolo demaniale, che presuppone invece la sdemanializzazione o la concessione di un diritto reale di superficie, ma tale profilo non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione, perché i vizi erano originari e non sopravvenuti.
L’azione di annullamento della più recente autorizzazione della Soprintendenza è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di interesse: le opere autorizzate erano meramente interne al vano ascensore e neppure percepibili dall’esterno, sicché mancava un pregiudizio attuale e concreto per i ricorrenti.
Il primo atto di motivi aggiunti, avverso il diniego comunale di annullamento dei titoli, è stato rigettato perché, decorso il termine perentorio dalla presentazione della D.I.A., l’amministrazione può intervenire solo con i poteri di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nel termine ragionevole di dodici mesi. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte irricevibili e in parte inammissibili, perché sollecitavano indirettamente l’annullamento di titoli non tempestivamente impugnati e censuravano, in realtà, la mancata adozione di un ulteriore provvedimento di autotutela ormai oltre il termine di legge.
Nota della Redazione
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