Nessun diritto alla contrattualizzazione per la struttura accreditata (TAR Molise n. 12 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata, ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, non comporta alcun obbligo a contrarre in capo all’Amministrazione sanitaria regionale e non fa sorgere in capo al privato un diritto all’ampliamento del budget contrattualizzato. La fissazione dei tetti di spesa e la ripartizione dei budget individuali, nelle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, integrano scelte di discrezionalità politico-amministrativa, sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria desumibili da concreti elementi probatori. Il criterio della spesa storica costituisce base di riferimento adeguata per la determinazione del fabbisogno dell’anno successivo. Gli atti di programmazione e determinazione dei limiti di spesa non richiedono il coinvolgimento partecipativo dei privati, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il Centro di Alta Riabilitazione gestito da una struttura sanitaria privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale del Molise è autorizzato per sessanta posti letto e accreditato per quaranta, ma contrattualizzato, dal 2019 in poi, per le sole prestazioni di tipo RD1 e RD2, per complessivi 750.000,00 euro annui. Con nota del 29.09.2021 la struttura ha chiesto all’ASREM di ampliare l’ambito della contrattualizzazione, riscontrando un incremento delle risorse stanziate per la macroarea della riabilitazione.

Con la nota n. 43149 del 22.04.2022 l’ASREM ha trasmesso lo schema di contratto 2022 confermando il medesimo assetto economico degli anni precedenti. La struttura ha quindi impugnato la deliberazione direttoriale n. 451 del 13.04.2022, la proposta contrattuale e gli atti presupposti, dolendosi del deficit istruttorio, dell’uso del criterio della spesa storica, dell’omessa verifica del fabbisogno regionale e della violazione dei diritti partecipativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di sistema: il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni di fissazione dei budget sanitari deve ispirarsi a cautela, trattandosi di scelte attinenti alla definizione della spesa per l’acquisto di prestazioni sul mercato dei privati. La verifica giudiziale tiene conto del carattere vincolato dei provvedimenti attuativi del piano di rientro e della loro natura di atti generali di programmazione finanziaria.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’ASREM non ha ridotto il budget della ricorrente, ma lo ha confermato ai livelli già assegnati dal 2019. La deliberazione n. 451/2022 ha rimodulato i budget delle strutture che non avevano interamente utilizzato le somme nel 2021, destinando le risorse residue all’attivazione di un modulo di Nucleo Alzheimer di dieci posti letto. Il Centro della ricorrente, avendo integralmente assorbito il budget nel 2021, non è stato interessato da alcuna decurtazione.

La pretesa all’ampliamento del budget si scontra con il consolidato orientamento secondo cui l’accreditamento non genera alcun obbligo a contrarre sganciato dal duplice vincolo della programmazione del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria. Lo stesso decreto di accreditamento aveva dato atto che l’accreditamento non costituiva vincolo per l’Azienda a remunerare prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali. Gli assunti della ricorrente sull’insufficienza istruttoria sono rimasti sul piano delle mere asserzioni, prive di supporto probatorio oggettivo.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il criterio della spesa storica integra un parametro al quale può essere ragionevolmente ancorata la fissazione dei tetti di spesa; l’efficienza della ricorrente è stata valorizzata proprio mediante l’esonero dalla riduzione che ha colpito le strutture meno performanti. Nessun effetto discriminatorio deriva dall’incremento destinato alla controinteressata, poiché le risorse aggiuntive erano funzionali all’attivazione del modulo di Nucleo Alzheimer, prestazioni diverse da quelle per cui è accreditata la ricorrente, e la controinteressata risultava l’unico operatore accreditato per quel tipo di prestazioni.

Il terzo motivo è disatteso: la ricognizione del fabbisogno è demandata alla sede programmatoria pluriennale del P.O.S., a monte dei provvedimenti annuali. Quanto al quarto motivo, l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude l’applicazione delle garanzie partecipative agli atti di pianificazione e programmazione, natura che conserva la determinazione dei budget anche quando ne siano individuabili i singoli destinatari. Il ricorso è integralmente respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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