Istanza irrituale di definizione accelerata e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 4773 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’istanza di decisione collegiale di cui all’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. sia proposta senza il rispetto dei requisiti di legge — tardività, difetto di nuova procura speciale o allegazione della sola procura originaria — il giudizio non può essere definito con il decreto di estinzione di cui all’art. 391 cod. proc. civ., ma il Collegio deve fissare l’adunanza camerale. La definizione con decreto presuppone, infatti, la sola mancanza assoluta dell’istanza, che integra una rinuncia tacita al ricorso. L’istanza irrituale, invece, pur viziata, costituisce manifestazione di volontà di prosecuzione e impone la decisione collegiale in conformità alla proposta, con piena applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione di alcune cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche. Il giudice di appello aveva ritenuto regolarmente notificati gli atti.

Nel giudizio di legittimità, dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata da parte del consigliere delegato allo spoglio, il difensore del ricorrente ha depositato istanza di decisione collegiale senza munirsi di nuova procura speciale, dichiarando contestualmente di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese dei giudizi di merito. La resistente e l’intimata non si sono difese.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dall’art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per chiarire la natura dell’istanza di decisione che la parte può presentare dopo la proposta di definizione accelerata. L’istanza esige due requisiti: il deposito da parte di difensore munito di nuova procura speciale e il rispetto del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta.

Il Collegio richiama e conferma l’orientamento di Cass., Sez. 3^, 15 novembre 2023, n. 31839, secondo cui l’istanza priva dei requisiti di legge non può condurre all’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. L’estinzione con decreto presidenziale, infatti, presuppone l’inerzia assoluta del ricorrente, che sola integra la rinuncia tacita al ricorso. L’istanza irrituale, al contrario, è manifestazione — per quanto erronea — della volontà di proseguire.

La Corte sottolinea che l’interpretazione opposta introdurrebbe surrettiziamente un potere decisionale monocratico su una manifestazione di volontà della parte, in contrasto con l’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità, imposta dalla stessa Costituzione e preservata dalla necessaria fissazione dell’adunanza camerale. Un’ulteriore conferma viene dall’esegesi conforme allo scopo: ammettere l’estinzione consentirebbe al ricorrente di eludere il regime sanzionatorio del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., poiché l’art. 391 prevede solo la liquidazione delle spese.

Quanto alla formula decisoria, il Collegio preferisce l’opzione della definizione in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione nel merito. Tale soluzione consente l’applicazione automatica del terzo comma dell’art. 380-bis e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., evitando di introdurre un tertium genus di estinzione basato non sulla rinuncia alla decisione, ma su una richiesta irrituale.

Nel caso concreto, l’istanza risulta priva della nuova procura speciale. La Corte, assorbito ogni altro profilo, dichiara pertanto inammissibile il ricorso, rientrando la fattispecie nel paradigma dell’art. 365 cod. proc. civ., che esige il conferimento di procura speciale all’avvocato cassazionista. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi difese le controparti; è invece applicata la sanzione di € 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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