Istanza di rimborso generica non forma silenzio-rifiuto impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 29788 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le domande di rimborso che non indichino gli estremi dei versamenti eseguiti, l’ammontare delle ritenute subite e le somme pretese in restituzione non sono giuridicamente valide e non sono idonee a formare un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992, non consentendo la valutazione della fondatezza della richiesta. Il vizio non è sanato dal successivo deposito di documenti, tardivo perché intervenuto in un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato. Nell’ambito del giudizio tributario, caratterizzato da funzione impugnatoria di atti specifici, l’eventuale azione di accertamento non dà luogo a difetto di giurisdizione, ma a una pronuncia di improponibilità rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, con cassazione senza rinvio della decisione di merito che vi abbia pronunciato.
Il Fatto
La contribuente, titolare di una pensione complementare erogata dall’INPS con decorrenza dal collocamento a riposo nel 1991, ha chiesto la restituzione della maggior Irpef asseritamente trattenuta in eccedenza per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, a partire dal 2008. A fronte dell’istanza rivolta all’INPS e all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, gli enti hanno opposto il silenzio; esperito senza esito il reclamo-mediazione, la contribuente ha adito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
La Commissione Provinciale ha respinto le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva dell’INPS e di tardività della domanda per le trattenute anteriori al 2009, mentre ha accolto il ricorso per le annualità successive, affermando l’applicabilità del regime di favore a ogni trattamento pensionistico integrativo, anche se erogato a pubblici dipendenti. La Commissione Regionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia, escludendo l’operatività dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 in mancanza del decreto attuativo e optando per un’interpretazione costituzionalmente orientata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Agenzia censura la violazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 1, lett. g), e comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973, deducendo che l’istanza non conteneva una domanda di rimborso in senso tecnico, ma solo una richiesta di certificazione all’INPS, propedeutica a un’eventuale successiva domanda.
Il motivo è fondato. Secondo l’orientamento costante della Corte, le domande di rimborso prive dell’indicazione degli estremi dei versamenti, dell’ammontare delle ritenute subite e degli importi pretesi non sono giuridicamente valide e non consentono la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, non permettendo la valutazione della fondatezza della richiesta. Il vizio non è sanato dal deposito successivo di documenti, perché intervenuto in un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass., sez. 6-5, n. 27377 del 2019; Cass., sez. 6-5, n. 4565 del 2020; Cass., sez. 5, n. 19001 del 2023; Cass., sez. 5, n. 30238 del 2023; Cass., sez. 5, n. 19910 del 2025; Cass., sez. 5, n. 15058 del 2025; Cass., sez. 5, n. 10603 del 2025). Osserva inoltre che, pur non essendo proponibile un’azione di accertamento nell’ambito del giudizio tributario, per la sua peculiare caratteristica di giudizio impugnatorio di atti specifici, tale azione non dà luogo a difetto di giurisdizione, bensì a improponibilità, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con cassazione senza rinvio (Cass., sez. 5, n. 11997 del 2025; Cass. Sez. Un. n. 27209 del 2009; Cass., sez. 5, n. 10960 del 2020; Cass., sez. 5, n. 10141 del 2023).
Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso e del controricorso emerge che la contribuente aveva chiesto all’INPS una certificazione attestante il nuovo imponibile della pensione complementare, rideterminato con l’aliquota del 15%, da esibire all’Agenzia delle Entrate. L’istanza era quindi priva di qualsiasi indicazione dell’ammontare delle imposte versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d’indebito. Tale genericità non consente la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
Non convince la difesa della controricorrente, secondo cui la carenza derivava dal mancato ricalcolo da parte dell’INPS: le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere non possono farsi gravare su un soggetto terzo, spettando alla parte adoperarsi con l’ordinaria diligenza. Né soccorre il mod. ObisM prodotto successivamente, poiché l’importo oggetto dell’istanza era indeterminato. Accolto il primo motivo, restano assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza è cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta; le spese di merito sono compensate e la controricorrente condannata alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.