Errore percettivo sull’appello tardivo va impugnato con revocazione (Cass. civ. Sez. V n. 9325 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la parte che lamenti la dichiarazione di inammissibilità del gravame fondata sull’erroneo presupposto della non corretta notifica dell’atto introduttivo deve impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà o da una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile. L’errore di fatto rileva ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. allorché abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti positivamente accertato, senza coinvolgere l’attività valutativa del giudice. Il ricorso per cassazione è pertanto inammissibile quando la censura si risolva in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto sulla tempestività della notifica dell’atto di appello.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello erariale in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, dichiarando nel contempo inammissibile lo stesso appello perché tardivo. Il contribuente resiste con controricorso.
La questione decisiva riguarda la tardività dell’appello erariale: secondo i giudici di merito il gravame risultava spedito per raccomandata il 30.04.2014, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine del 29.04.2014. L’Ufficio sostiene invece di averlo proposto tempestivamente il 28.4.2014, come emergerebbe dall’elenco dei plichi raccomandati timbrato dall’agenzia postale e dagli avvisi di ricevimento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, in quanto pregiudiziale ed assorbente. L’Ufficio lamenta che i giudici di appello abbiano dichiarato inammissibile il gravame nonostante la sua tempestiva proposizione, senza esaminare l’elenco dei plichi raccomandati e gli avvisi di ricevimento che la ricorrente assume depositati come allegato all’atto di appello.
La doglianza va disattesa. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato nel provvedimento, la parte che lamenti la dichiarazione di inammissibilità del gravame per un asserito errore del giudice sulla notifica del proprio atto introduttivo ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, non con il ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà o da una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
Nel caso in esame la censura dell’Ufficio ha ad oggetto un vizio che si risolve in un errore di tipo revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. sulla tempestiva notifica dell’atto di appello, sulla scorta dell’errato esame dei documenti che si assumono allegati agli atti di causa. Si tratta dunque di un errore percettivo circa l’esistenza di un fatto che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.
La Corte rileva per completezza che la ricorrente si limita a riprodurre nel corpo del ricorso l’elenco dei plichi raccomandati, senza neppure allegarlo, e che il documento non risulta tra gli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio della fase di appello. Il primo motivo, involgente vizio di violazione di legge, è assorbito, essendo la decisione impugnata basata su due autonome rationes decidendi, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente, liquidate in misura pari a Euro 7.000,00 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Nota della Redazione
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