Sospensione cautelare della demolizione in attesa delle questioni civilistiche (TAR Abruzzo n. 143 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare ante causam, la domanda di sospensione dell’ordinanza di demolizione può essere accolta qualora ricorrano ragioni di opportunità legate alla modesta entità dell’opera e alla pendenza, dinanzi al giudice ordinario, di questioni civilistiche che condizionano la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. La valutazione circa il fumus boni juris è rimessa alla fase di merito, mentre la tutela cautelare è funzionale a mantenere integra la situazione di fatto sino alla definizione del giudizio.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano, dinanzi al TAR Abruzzo, il provvedimento con cui il Comune dell’Aquila aveva annullato il permesso di costruire rilasciato per la sanatoria di una scala di collegamento tra il locale sottotetto e l’abitazione sottostante. Con successivi motivi aggiunti, le ricorrenti estendevano l’impugnazione all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, emessa dal medesimo Comune. La vicenda amministrativa risultava intrecciata con questioni di natura civilistica, relative alla proprietà dei locali, pendenti dinanzi al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur rinviando ogni valutazione sulla fondatezza delle censure alla fase di merito, ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare. La decisione si fonda su un duplice ordine di ragioni: da un lato, la modesta entità dell’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione, che rende meno urgente l’esecuzione coattiva; dall’altro, la pendenza dinanzi al giudice ordinario delle questioni civilistiche sottese ai provvedimenti impugnati, la cui definizione potrebbe influire sulla stessa legittimità dell’azione amministrativa.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto opportuno mantenere integra la situazione di fatto sino alla pubblica udienza di merito, fissata al 24 febbraio 2027, in modo da evitare un pregiudizio irreparabile in caso di successivo accoglimento del ricorso. La tutela cautelare è stata concessa, con sospensione dell’efficacia dell’ordinanza dirigenziale di demolizione, e le spese della fase sono state compensate.
Nota della Redazione
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